Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10070/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società in amministrazione straordinaria aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale e delle relative sanzioni, riferiti agli anni 1993-1997. Il Tribunale adito in primo grado aveva inizialmente declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo tributaria la natura del contributo; riassunta la causa, la Commissione tributaria provinciale aveva però a sua volta dichiarato il difetto di giurisdizione, sostenendo che, in base all'art. 24, commi 1 e 5, d.lgs. n. 46/1999, le controversie sui contributi e premi dovuti agli enti previdenziali appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Dopo una nuova riassunzione, il Tribunale ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, chiedendo conferma della giurisdizione tributaria. La questione centrale riguardava quindi la qualificazione giuridica del contributo SSN e il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il regolamento d'ufficio di giurisdizione sollevato dal Tribunale, anche se quest'ultimo aveva già pronunciato una prima declinatoria e la causa gli era stata nuovamente rimessa dopo la seconda decisione del giudice tributario. Nel merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, osservando che il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ha natura tributaria, come riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, ed è espressamente ricompreso, ratione temporis, tra le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile. Non essendovi stata costituzione delle parti e trattandosi di regolamento d'ufficio, la Corte non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. n. 69/2009

    consente al giudice davanti al quale la causa è tempestivamente riassunta di sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione fino alla prima udienza di trattazione del merito, purché non vi sia stata già una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nel processo.

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    i conflitti positivi e negativi di giurisdizione possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione; il principio vale anche quando una delle decisioni sia passata in giudicato.

  • art. 24, commi 1 e 5, d.lgs. n. 46/1999

    è richiamato dal giudice tributario per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sui contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.... e il contributo per il Servizio sanitario nazionale"

    attribuisce espressamente alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo al Servizio sanitario nazionale, nel testo applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando una controversia è stata oggetto di due pronunce declinatorie di giurisdizione contrastanti, sussiste un conflitto reale negativo denunciabile alle Sezioni Unite in ogni tempo.
  • Il giudice davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta può sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione anche se in precedenza aveva già declinato la propria giurisdizione, purché rispetti le scansioni procedimentali dell'art. 59, comma 3, L. n. 69/2009.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale va qualificato come tributo, con conseguente attrazione della relativa controversia nella giurisdizione tributaria.
  • La riconduzione di un prelievo alla giurisdizione tributaria può discendere sia dalla sua natura sostanziale di tributo sia da una previsione espressa della legge processuale tributaria applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.