Cassazione Penale, Sentenza n. 6016/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) carenza della condizione di procedibilita' in conseguenza della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che avrebbe reso il reato procedibile a querela, sostenendo che la querela era tardiva e quindi invalida; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza degli artifici/raggiri e del danno: si contestava che il silenzio sul debito tributario e su una cartella esattoriale non costituisse raggiro, che l'acquirente conoscesse la situazione (avendo gestito lo stabilimento per anni), che non fosse provato il danno economico e che risultassero fatti (compensazioni illecite e altra contabilità) da meglio valutare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul profilo della procedibilita' ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la volonta' punitiva della persona offesa (anche se espressa in modo 'tardivo', come con la costituzione di parte civile o querela presentata prima della modifica normativa) va valorizzata e soddisfa la condizione di procedibilita' dopo il mutamento normativo. Sul merito la Corte ha rigettato le censure perche' riconducibili a rivalutazione del fatto e della prova, materia non sindacabile in Cassazione se non per vizio logico-giuridico della motivazione; ha confermato che il silenzio sull'ingente debito tributario e le risultanze peritali (compensazioni illecite) integrano il raggiro e il danno. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Predisposizione del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; norma richiamata per la celebrazione del procedimento
art. 120 cod. pen.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla procedibilita'; contestazione ritenuta infondata alla luce della interpretazione della volontas puniendi
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Norma che ha modificato il regime di procedibilita' rendendo il reato procedibile a querela; la Corte ha interpretato che la querela 'tardiva' o la costituzione di parte civile esprimono comunque la volontas' di punire e possono valere ai fini della procedibilita' quando la manifestazione era stata resa in un momento in cui la querela non era richiesta
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento del raggiro anche attraverso il silenzio su passività rilevanti che il venditore doveva far conoscere
art. 12, comma 2, d.lgs. 10/04/2018 n.36
Disciplina transitoria richiamata per sostenere che la volonta' punitiva espressa in atti del procedimento puo' sostituire l'avviso/querela; la giurisprudenza interpretativa e' stata estesa al caso di modifiche successive del regime di procedibilita'
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- La 'volonta' punitiva' della persona offesa va valorizzata in modo ampio: una querela o la costituzione di parte civile, anche se formalmente tardive rispetto a un cambiamento del regime di procedibilita', possono soddisfare la condizione di procedibilita' quando la manifestazione e' stata resa in un momento in cui la querela non era richiesta
- La Cassazione non puo' rimescolare le valutazioni di merito sulla prova: i gravami che chiedono una rivalutazione della capacita' dimostrativa delle prove sono, di regola, inammissibili in sede di legittimita'
- Il silenzio su fatti rilevanti (es. debiti tributari ingenti) da parte di chi ha il dovere di informare puo' integrare l'elemento del raggiro nella truffa contrattuale se tale omissione ha inciso sulla volonta' negoziale dell'altra parte
- Se da verifiche peritali emergono comportamenti contabili anomali o compensazioni illecite, tali elementi rafforzano la configurabilita' della truffa e del danno, rendendo piu' difficoltosa la soluzione favorevole del ricorrente che neghi il raggiro
- In presenza di mutamenti normativi sul regime di procedibilita', occorre verificare se la manifestazione della volonta' di punire sia stata resa in epoca in cui la procedibilita' non richiedeva la querela: in tal caso eventuali formalita' 'tardive' non pregiudicano la procedibilita'
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