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Sentenza

Sentenza n. 1237/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sei provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, preceduti da comunicazioni di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato sei provvedimenti con i quali la Prefettura aveva revocato i nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale rilasciati mediante silenzio-assenso. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e mancata valutazione delle osservazioni, sostenendo di avere trasmesso la documentazione richiesta; violazione dell'art. 24-bis d.lgs. 286/1998 e dell'art. 35 d.P.R. 394/1999, per erronea valutazione dell'asseverazione, della modalità di presentazione delle istanze e dei certificati di idoneità alloggiativa; difetto di istruttoria e motivazione quanto alla capacità economica, assumendo di avere prodotto ricavi rilevanti; contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione dell'affidamento, della buona amministrazione e della ragionevolezza, poiché la Prefettura aveva avviato il procedimento pochi giorni dopo il rilascio dei nulla osta e in relazione a circostanze già esistenti; violazione della disciplina sul lavoro stagionale, per avere l'Amministrazione ritenuto non stagionale l'attività senza adeguato accertamento. La Prefettura aveva contestato, tra l'altro, la mancanza o inidoneità dell'asseverazione, la presentazione tramite utenza non profilata come associazione di categoria, l'assenza di sottoscrizione di entrambe le parti nelle proposte di lavoro, la difformità del datore indicato nelle proposte rispetto a quello risultante dalle domande, l'insufficiente capacità economica, la mancanza di visura camerale aggiornata, l'assenza del requisito della stagionalità e, per alcune posizioni, la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha rilevato anzitutto che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'effettiva trasmissione, nel corso del procedimento, dell'asseverazione e dell'ulteriore documentazione la cui persistente mancanza era stata contestata dalla Prefettura; pertanto, gli accertamenti amministrativi non risultavano smentiti dagli atti di causa. Ha escluso il difetto di motivazione, affermando che l'Amministrazione, dopo le osservazioni procedimentali, non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l'esposizione chiara delle ragioni determinanti e dell'iter logico-giuridico. Ha qualificato i provvedimenti come atti plurimotivati, sicché la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggerli. In concreto, ha ritenuto decisiva la difformità del datore di lavoro: le proposte di lavoro indicavano un soggetto diverso, con diversa partita IVA, rispetto alla società che aveva presentato le domande di nulla osta; inoltre, le proposte non risultavano sottoscritte da entrambe le parti. Tale vizio era autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto. Il TAR ha aggiunto che l'asseverazione prodotta in giudizio dichiarava il carattere continuativo dell'attività, confermando la natura non stagionale; che il bilancio relativo al 2025 non era pertinente per valutare la capacità economica con riferimento alle istanze presentate nel 2024, dovendosi considerare il precedente 2023; e che non erano pertinenti le doglianze fondate sulla disciplina della revoca ex l. 241/1990, poiché il potere esercitato aveva natura vincolata e costituiva conseguenza dell'accertata insussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 286/1998. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata.

  • artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha escluso il difetto di motivazione e la mancata valutazione delle osservazioni, ritenendo sufficiente una motivazione chiara sulle ragioni determinanti senza necessità di confutazione analitica di ogni deduzione.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La verifica dei requisiti per il nulla osta al lavoro degli stranieri può condurre al diniego o al ritiro del titolo quando siano accertate carenze documentali o sostanziali; nel caso concreto il potere esercitato è stato qualificato come vincolato.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato quale disciplina attuativa rilevante per i requisiti e la documentazione relativi al nulla osta al lavoro subordinato stagionale.

  • d.P.R. 1525/1963

    La disciplina è stata richiamata per il requisito della stagionalità dell'attività del datore di lavoro; l'attività dichiarata come continuativa è stata ritenuta non stagionale.

  • d.lgs. 286/1998

    L'accertata insussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina sull'ingresso e il lavoro degli stranieri determina l'esercizio di un potere vincolato, non riconducibile alla revoca discrezionale ex l. 241/1990.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio o al mantenimento del nulla osta all'ingresso per lavoro, quando l'Amministrazione accerta l'insussistenza di requisiti prescritti dalla disciplina sull'immigrazione, il potere esercitato ha natura vincolata; pertanto, non trovano applicazione, in termini di necessità di un autonomo interesse pubblico sopravvenuto e di ponderazione dell'affidamento, i presupposti propri della revoca discrezionale ex l. 241/1990.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome è legittimamente sorretto anche dalla sola ragione che risulti effettivamente dimostrata e idonea, da sola, a giustificarne l'adozione.
  • A seguito delle osservazioni procedimentali, l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione dell'interessato; è sufficiente che il provvedimento esponga in modo chiaro e intelligibile le ragioni determinanti e l'iter logico-giuridico seguito.
  • In una procedura per il nulla osta al lavoro, la divergenza tra il datore di lavoro indicato nella proposta contrattuale e quello risultante dalla domanda, specie quando si tratti di soggetti giuridici distinti, costituisce una carenza autonoma idonea a impedire il rilascio o a giustificare il ritiro del nulla osta.
  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve riferirsi alla situazione economica rilevante rispetto al momento della presentazione dell'istanza; un bilancio relativo a un esercizio successivo non è, di per sé, pertinente a dimostrare la capacità economica richiesta per una domanda presentata in precedenza.
  • La dichiarazione, contenuta nell'asseverazione, del carattere continuativo dell'attività esercitata è incompatibile con il requisito della stagionalità richiesto per l'ingresso di lavoratori stagionali.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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