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Ordinanza

Ordinanza n. 354/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accreditamento istituzionale per attività monospecialistica di medicina interna e day surgery

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego regionale di accreditamento istituzionale, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi, chiedendo anche la dichiarazione del proprio diritto all’accreditamento per le attività sanitarie autorizzate, consistenti in medicina interna con 30 posti letto e in un day surgery autonomo con 10 posti letto. Nella fase cautelare ha dedotto l’esistenza dei presupposti per la sospensione degli atti, prospettando quale pregiudizio grave e irreparabile la perdita della possibilità di ottenere l’accreditamento e l’inserimento della struttura nella rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, con riflessi sulla tutela del diritto alla salute.

La decisione

All’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il TAR ha respinto l’istanza. Il diniego è risultato, in questa fase, fondato sui vincoli derivanti dal D.A. n. 22/2019 e, in particolare, sull’assenza di nuovi posti letto assegnabili alle strutture private. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrato il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dalla ricorrente era stato individuato in termini generici nella perdita della possibilità di conseguire l’accreditamento e nell’interesse della popolazione alla tutela della salute. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche considerando l’assenza di difese scritte dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus e il pregiudizio grave e irreparabile, respingendo la domanda cautelare.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell’accreditamento e dei suoi effetti sulla tutela della salute; il TAR ha ritenuto generico tale richiamo ai fini della prova del pregiudizio cautelare.

  • D.A. n. 22/2019

    Costituisce, secondo l’ordinanza, la fonte dei vincoli da cui è dipeso il diniego, in particolare per l’assenza di nuovi posti letto da assegnare alle strutture private.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di accreditamento sanitario può essere respinta quando, a un sommario esame, il diniego risulti giustificato da vincoli programmatori regionali e dall’assenza di posti letto disponibili per le strutture private.
  • La mera perdita della possibilità di ottenere l’accreditamento e di essere inseriti nella rete ospedaliera regionale, formulata in termini generici e senza concreta dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli, non integra di per sé il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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