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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8850 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che le spese sostenute dalla società per ospitare e rimborsare i giornalisti invitati alle mostre fieristiche del 2000 fossero spese di rappresentanza, gratuite e rivolte a soggetti terzi non clienti. Secondo l'Agenzia, tali costi avrebbero dovuto essere considerati indetraibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. e) e h), del D.P.R. n. 633/1972. La società ha invece sostenuto che le spese fossero direttamente funzionali alla promozione delle manifestazioni e alla generazione di ricavi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto che, considerato l'oggetto dell'attività di P. s.r.l., consistente nell'organizzazione di eventi e rassegne fieristiche, l'ospitalità dei giornalisti della stampa specializzata fosse funzionalmente collegata alla promozione degli eventi, alla loro risonanza mediatica e quindi alla vendibilità degli spazi e dei servizi offerti. Le spese sono state qualificate come spese di pubblicità e propaganda, detraibili ai fini IVA, non come spese di rappresentanza. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.800 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, lett. e) e h)

    La norma disciplina le limitazioni alla detrazione IVA per determinate spese, tra cui quelle qualificabili come spese di rappresentanza. La Corte ha ritenuto che i costi esaminati non rientrassero in tale categoria, poiché direttamente collegati alla promozione dell'attività economica della società.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il principio generale di inerenza richiede che l'IVA sia detraibile quando l'acquisto o la spesa presenta un nesso con l'attività d'impresa e con le operazioni che generano ricavi. La Corte ha valorizzato il collegamento funzionale tra l'ospitalità dei giornalisti e la promozione degli eventi fieristici.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo proposto dall'Agenzia è stato ritenuto infondato.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 6, par. 2, n. 2

    La disposizione, richiamata nel quadro interpretativo unionale, assimila talune prestazioni gratuite a prestazioni onerose quando siano effettuate per fini estranei all'impresa. Il riferimento conferma che occorre verificare concretamente se la spesa persegua finalità aziendali o estranee all'attività.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 26, par. 1, lett. b)

    La disposizione ha sostituito la precedente disciplina comunitaria sulle prestazioni gratuite per fini estranei all'impresa. Nel caso concreto, la finalità delle spese è stata ritenuta aziendale e promozionale, non privata o estranea.

  • Parere n. 16 del 16 maggio 2006 del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

    Se tra i costi e i ricavi esiste uno stringente legame eziologico non si verte nell'ambito delle spese di rappresentanza o pubblicità, bensì in quello dei componenti negativi di reddito direttamente afferenti l'attività d'impresa, in quanto tali interamente deducibili dal reddito.

    Un costo strettamente e causalmente collegato alla produzione dei ricavi può essere considerato componente direttamente inerente all'attività, senza essere necessariamente ricondotto alle categorie delle spese di rappresentanza o di pubblicità.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 febbraio 2008, causa C-371/07, Danfoss

    Per stabilire il trattamento IVA di una prestazione gratuita occorre verificare preliminarmente se essa sia effettuata per scopi estranei all'impresa. La finalità concreta della spesa è quindi decisiva.

Massime di principio

  • La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità dipende principalmente dalla finalità concreta e dal nesso funzionale con l'attività d'impresa, non soltanto dal fatto che la prestazione sia gratuita o rivolta a soggetti terzi.
  • Sono spese di pubblicità quelle dirette a promuovere prodotti, servizi, marchi o l'attività dell'impresa, con una ragionevole idoneità a favorire la conoscenza dell'offerta e la produzione di ricavi.
  • Le spese di rappresentanza riguardano invece iniziative prevalentemente volte a migliorare prestigio, immagine o relazioni dell'impresa, senza un collegamento sufficientemente diretto con specifiche attività commerciali o ricavi.
  • Per sostenere la detraibilità IVA è importante documentare il collegamento tra la spesa, l'iniziativa promossa, i destinatari e il possibile effetto sulla vendita di beni o servizi.
  • La qualificazione fiscale deve considerare l'oggetto specifico dell'impresa: una spesa che sarebbe meramente rappresentativa per un'attività può assumere natura pubblicitaria se costituisce uno strumento ordinario e necessario per commercializzare il servizio offerto.
  • Il giudice deve valutare la sostanza economica dell'operazione e la sua coerenza con gli scopi aziendali; l'assenza di un cliente diretto o l'erogazione gratuita non escludono automaticamente l'inerenza.

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