Sentenza n. 4679/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento, del provvedimento di rigetto del rilascio del visto per Studio/Formazione/Tirocinio, prot.9575 emesso in data 09.10.2025 dal Consolato generale d’Italia a Casablanca e notificato in data 14.10.2025, nonché degli atti presupposti e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto per Studio/Formazione/Tirocinio adottato dal Consolato generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino diplomato nel 2019 come Tecnico in Elettricità di Manutenzione Industriale, aveva ottenuto un tirocinio formativo organizzato da un’impresa e promosso da un’impresa sociale. Il progetto era stato vistato dal Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Emilia-Romagna e prevedeva un’indennità mensile di 450 euro, copertura assicurativa e vitto a carico del soggetto ospitante, nonché alloggio presso il padre regolarmente residente in Italia, in abitazione dotata di idoneità alloggiativa. Il diniego del visto è stato impugnato per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l’omessa considerazione della regolarità e della coerenza del tirocinio con il proprio percorso formativo, nonché l’inadeguata verifica del cosiddetto rischio migratorio. Il TAR, in sede cautelare, aveva già disposto il riesame dell’istanza, ravvisando il fumus boni iuris. Nel successivo riesame, ancora pendente, l’amministrazione non aveva chiarito adeguatamente le ragioni del diniego originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che dagli atti emergessero elementi rilevanti che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare nel riesame: il visto regionale del tirocinio, la previsione dell’indennità, della copertura assicurativa e del vitto, la disponibilità di un alloggio idoneo presso il padre residente in Italia e la continuità tra il progetto formativo in materia di impiantistica elettrica e termoidraulica e il diploma conseguito dal richiedente. Il provvedimento è stato giudicato affetto da carenza istruttoria e motivazionale, poiché dalla lettura congiunta del diniego e del preavviso di rigetto, anche considerando il carattere meramente istruttorio della relazione acquisita, non risultava comprensibile l’iter logico-giuridico né quali elementi concreti avessero condotto l’amministrazione a ritenere insussistenti i presupposti del visto e a ravvisare implicitamente un concreto e imminente rischio migratorio. Il difetto istruttorio è stato aggravato dall’assenza del verbale del colloquio previsto dall’art. 4, comma 2, della circolare interministeriale n. 850 del 2011. Il TAR ha inoltre rilevato che, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, l’amministrazione avrebbe dovuto sollecitare l’integrazione delle lacune documentali e instaurare un contraddittorio sugli elementi rilevanti nel corso dell’istruttoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il rapporto tra amministrazione e privato deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi impongono, nel caso esaminato, di sollecitare l’integrazione documentale e di instaurare un adeguato contraddittorio istruttorio.
art. 4, comma 2, circolare interministeriale n. 850 del 2011
La disposizione è richiamata quale base per la necessità del colloquio istruttorio e del relativo verbale, la cui assenza ha contribuito a evidenziare il difetto di istruttoria e motivazione del diniego.
Massime di principio
- Il diniego di un visto per studio, formazione o tirocinio deve indicare in modo intelligibile l’iter logico-giuridico seguito e gli elementi fattuali concreti posti a fondamento della decisione, soprattutto quando l’amministrazione ravvisi un rischio migratorio incompatibile con la finalità dichiarata del soggiorno.
- Nella valutazione di una domanda di visto per tirocinio, l’amministrazione deve considerare gli elementi documentali idonei a dimostrare la regolarità e l’effettività del progetto, tra cui il visto dell’autorità regionale competente, l’indennità, la copertura assicurativa, la sistemazione abitativa e la coerenza del tirocinio con il percorso formativo del richiedente.
- La valutazione del rischio migratorio non può essere meramente implicita o stereotipata, ma deve fondarsi su circostanze concrete, attuali e verificabili, esplicitate nella motivazione del provvedimento.
- L’assenza del verbale del colloquio istruttorio previsto dalla disciplina applicabile, ove il colloquio sia rilevante per la decisione, può integrare un deficit istruttorio e motivazionale del diniego.
- In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, l’amministrazione, prima di respingere una domanda per lacune documentali o per elementi non chiariti, deve consentire al richiedente di integrare la documentazione e di confrontarsi sugli aspetti decisivi dell’istruttoria.
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