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Ordinanza

Ordinanza n. 1064/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 172/2025 emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 830/2024, pubblicata in data 05/03/2025, notificata in data 06/05/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza civile n. 172/2025 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che le aveva riconosciuto una somma di denaro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dichiarato di avere pagato nel giugno 2025 la somma capitale di € 1.006,92 e di avere successivamente calcolato gli interessi legali, pari a € 11,97, dichiarandoli in pagamento mediante SOP. La ricorrente non ha contestato l'avvenuto pagamento delle somme e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso potrebbe essere parzialmente inammissibile nella parte relativa a somme già pagate prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie limitato a tale questione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile parziale inammissibilità del ricorso, qualora risulti che alcune somme richieste in ottemperanza fossero già state pagate prima dell'introduzione del giudizio. Ha assegnato alle parti sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale questione e ha riservato all'esito la decisione, senza dichiarare al momento la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa, prima di decidere.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta esecuzione della sentenza azionata in ottemperanza, il giudice deve verificare se le prestazioni richieste fossero già state adempiute, in tutto o in parte, prima della proposizione del ricorso; per la parte eventualmente già adempiuta anteriormente, il ricorso può risultare inammissibile per carenza originaria dell'interesse alla decisione.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e riservare la decisione all'esito del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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