Ordinanza n. 185/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Palermo di diniego del rilascio del porto fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Palermo del 27 ottobre 2025, notificato il 9 novembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione di inaffidabilità nell'uso delle armi, le circostanze poste a fondamento del diniego, il rispetto delle garanzie partecipative e la proporzionalità della misura. Il ricorrente aveva inoltre dedotto la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la valutazione di non affidabilità nell'uso delle armi possa essere fondata anche su fatti privi di rilievo penale. Nel caso concreto, la valutazione dell'amministrazione di pubblica sicurezza non è apparsa implausibile né illogica, considerando complessivamente la condotta recente del ricorrente, caratterizzata dalla frequentazione accertata e in alcuni casi reiterata di soggetti controindicati e dalla volontaria e deliberata sottrazione al controllo stradale delle forze dell'ordine. Il Collegio ha inoltre ritenuto rispettate in concreto le garanzie partecipative e proporzionata la misura adottata. Ha infine escluso il periculum in mora, richiamando l'orientamento cautelare della Sezione secondo cui il diniego di un titolo di polizia per finalità sportive non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia una ragionevole apparenza di fondatezza delle censure sia, comunque, il danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il diniego di una licenza di porto d'armi può essere fondato su una valutazione complessiva di non affidabilità nell'uso delle armi anche in assenza di fatti aventi rilievo penale.
- Nella fase cautelare, la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sulla non affidabilità del richiedente supera il sindacato giudiziale quando, alla luce della condotta recente complessivamente considerata, non risulti implausibile né illogica.
- La frequentazione accertata o reiterata di soggetti controindicati e la deliberata sottrazione ai controlli stradali delle forze dell'ordine possono costituire elementi valutabili dall'amministrazione ai fini del diniego della licenza di porto d'armi.
- Il diniego di una licenza di porto d'armi per finalità sportive, secondo l'orientamento cautelare richiamato, non integra di per sé il requisito del danno grave e irreparabile necessario per la sospensione dell'atto.
- Il provvedimento di diniego della licenza di porto d'armi è cautelarmente sostenibile quando risultino rispettate in concreto le garanzie partecipative e la misura appaia proporzionata rispetto alle circostanze accertate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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