Corte di giustizia, Sentenza C-81/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 febbraio 2024. — MA contro FCA Italy SpA e FPT Industrial SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenze speciali in materia di responsabilità civile da fatto illecito – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Utilizzazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Contratto di vendita di tale veicolo concluso in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza dell’acquirente e da quello della sede del costruttore – Consegna di detto veicolo e utilizzazione di quest’ultimo in conformità alla sua destinazione nello Stato membro di residenza dell’acquirente. — Causa C-81/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce, in materia di illeciti civili derivanti dall’installazione di dispositivi di manipolazione sulle emissioni, quale sia il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis. Quando il contratto di vendita, la consegna e l’uso del veicolo avvengono in Stati membri diversi, il danno si concretizza nello Stato della consegna all’acquirente finale. La soluzione valorizza prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia, escludendo che la competenza dipenda dal solo luogo di stipula del contratto o dall’uso successivo del bene.
Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità extracontrattuale per veicolo equipaggiato con dispositivo di manipolazione: il luogo di concretizzazione del danno coincide con lo Stato di consegna all’acquirente finale, non con quello della conclusione del contratto né con quello di utilizzo del veicolo.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un’azione di risarcimento danni da fatto illecito contro il costruttore di un veicolo dotato di un dispositivo di manipolazione vietato, il luogo in cui si concretizza il danno sia: a) il luogo di conclusione del contratto di vendita; b) il luogo di consegna del veicolo; oppure c) il luogo in cui il veicolo viene utilizzato conformemente alla sua destinazione, quando contratto, consegna e utilizzazione avvengono in Stati membri diversi.
Principio di diritto
L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, quando un veicolo equipaggiato illecitamente dal costruttore con un dispositivo di manipolazione è venduto in uno Stato membro diverso da quello della consegna all’acquirente finale, il luogo di concretizzazione del danno coincide con lo Stato membro in cui il veicolo è consegnato all’acquirente, poiché è in quel momento e in quel luogo che il vizio si manifesta e produce i suoi effetti pregiudizievoli. Non rilevano, invece, né il luogo di conclusione del contratto di vendita né il luogo di successiva utilizzazione del veicolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 4, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 7, punto 2
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, considerando 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 715/2007, articolo 5, paragrafo 2
Competenza giurisdizionale per danno da dispositivo di manipolazione su veicolo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia di responsabilità extracontrattuale connessa all’installazione, su un motore diesel, di un dispositivo di manipolazione vietato dal diritto UE sulle emissioni.
Fatti e procedimento principale
MA, residente in Austria, ha acquistato un camper presso un concessionario stabilito in Germania. Il veicolo è stato però consegnato in Austria, tramite il deposito di fornitura del venditore a Salisburgo. MA ha convenuto dinanzi al giudice austriaco FCA Italy SpA e FPT Industrial SpA, rispettivamente costruttore del veicolo e fabbricante del motore, sostenendo che il motore fosse munito di un dispositivo di manipolazione vietato dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Il punto controverso era la competenza internazionale: secondo MA il danno si era concretizzato in Austria, mentre FPT Industrial sosteneva che, seguendo la logica della sentenza VKI (C‑343/19), il luogo rilevante fosse quello dell’acquisto, cioè la Germania. I giudici di merito austriaci si erano divisi: il giudice di primo grado aveva accolto la competenza austriaca; la corte d’appello aveva invece negato la competenza, ritenendo decisivo il luogo di conclusione del contratto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se, in una situazione in cui:
- il veicolo è stato equipaggiato illecitamente in un primo Stato membro,
- il contratto di vendita è stato concluso in un secondo Stato membro,
- la consegna e l’uso del veicolo avvengono in un terzo Stato membro,
il luogo di concretizzazione del danno ai sensi dell’articolo 7, punto 2, debba essere individuato nel luogo della conclusione del contratto, in quello della consegna oppure in quello dell’utilizzazione del veicolo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che pone la regola generale della competenza del giudice del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento, che consente il foro speciale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
- i considerando 15 e 16, relativi a prevedibilità, collegamento stretto e buona amministrazione della giustizia;
- l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, che vieta l’uso di dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei controlli sulle emissioni.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che l’articolo 7, punto 2, va interpretato autonomamente e restrittivamente, perché costituisce una deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto. La nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" comprende sia il luogo della realizzazione del fatto generatore sia il luogo di concretizzazione del danno.
Richiamando la giurisprudenza precedente, in particolare VKI e Zuid-Chemie, la Corte osserva che il danno fatto valere dal compratore non è un danno puramente finanziario, ma un danno materiale consistente nella diminuzione del valore intrinseco del veicolo. In linea con VKI, tale danno si concretizza al momento dell’acquisto del veicolo affetto da vizio.
Nel caso specifico, tuttavia, acquisto e consegna non coincidono nello stesso Stato membro. La Corte esclude che il luogo della conclusione del contratto sia determinante, perché la responsabilità extracontrattuale del costruttore dipende dal fatto illecito, dal danno e dal nesso causale, non dalle modalità contrattuali dell’acquisto. Esclude anche che rilevi il luogo in cui sorge l’obbligazione di pagare il prezzo, poiché la perdita non è un mero pregiudizio finanziario.
La Corte afferma quindi che, quando contratto e consegna sono in Stati membri diversi, il luogo di concretizzazione del danno coincide con quello in cui il vizio si manifesta e produce i suoi effetti nei confronti dell’acquirente finale, ossia il luogo della consegna del veicolo all’acquirente. Il luogo di successiva utilizzazione non è invece rilevante, perché non assicura la stessa prevedibilità e il danno si manifesta già al momento della consegna/acquisto.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella descritta, il luogo di concretizzazione del danno è lo Stato membro in cui il veicolo è consegnato all’acquirente finale.
Ricadute pratiche
Per gli operatori, la pronuncia conferma che nelle azioni risarcitorie contro costruttori automobilistici il foro speciale ex articolo 7, punto 2, può radicarsi nel luogo di consegna del veicolo, anche se il contratto è stato concluso altrove. Ciò rafforza la prevedibilità del contenzioso per il costruttore e fornisce un criterio utile per individuare il giudice competente nelle controversie cross-border sui diesel cheat devices.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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