Cassazione Civile, Sentenza n. 23682/2020 del 28/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 3703/2016 e n. 3705/2016) che avevano ritenuto legittimi due avvisi di accertamento catastale relativi a un immobile sito a Brugherio. La ricorrente deduceva, tra l'altro, la cessazione della materia del contendere per una successiva Docfa conformativa, l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello dell'Agenzia per mancanza di interesse, omissione e mancata considerazione di deduzioni difensive relative alla zona e alle caratteristiche dell'immobile, e la violazione della normativa catastale e delle norme processuali in tema di motivazione e onere della prova.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso principale (n. 3577/17) ritenendo infondati i motivi: la Docfa successiva non determinava la cessazione della materia del contendere essendo mera "rendita proposta" subordinata all'approvazione dell'amministrazione (art.1 co.3 DM 701/94), e il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato la scelta di confermare la classificazione A/8 c1.2 basandosi su elementi istruttori e confronto con immobili circostanti. Ha inoltre ritenuto inammissibile per difetto di interesse il secondo ricorso (n. 3578/17) una volta reso definitivo il classamento risultato dal primo giudizio. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre altri oneri processuali previsti (contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1 nn. 3,4 e 5)
Indicata come base formale dei motivi di cassazione: la Corte ha valutato che i motivi invocati (nullità, omissione di pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale) erano infondati o costituivano mera rivalutazione del fatto, non legittimando la cassazione.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia; la Corte ha ritenuto non applicabile l'eccezione perché l'amministrazione non aveva rinunciato all'azione e poteva proporre diversa classificazione nonostante una Docfa proposta.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la Docfa genera solo una "rendita proposta" che non determina automaticamente la cessazione del contenzioso e non impedisce all'amministrazione di rettificare o di impugnare la proposta; il termine di 12 mesi è meramente ordinatorio e non implica decadenza dell'ufficio.
art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come normativa di riferimento per le dichiarazioni DOCFA che producono la "rendita proposta"; la Corte ha confermato che le dichiarazioni non producono rendita definitiva senza l'atto dell'ufficio.
artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.
Rilevanti in tema di correlazione tra chiesto e pronunciato, motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia ottemperato agli obblighi di motivazione e di trattazione delle deduzioni, esplicitando gli elementi a fondamento della decisione senza la necessità di riferire ogni dettaglio.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti operata dal giudice di merito nella valutazione delle contestazioni catastali.
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Richiamata in relazione all'obbligo della parte ricorrente di versare somme per spese e contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali oneri a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Una Docfa che presenti una "rendita proposta" non estingue automaticamente una controversia: resta possibile all'amministrazione rettificare la classificazione e proseguire nell'azione impugnativa finché l'ufficio non ha determinato la rendita definitiva.
- Il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per la determinazione della rendita ha carattere ordinatorio e non produce decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica.
- In sede di cassazione non è sufficiente la mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio: bisogna dedurre e dimostrare violazioni di legge o vizî di motivazione rilevanti e specifici, non una semplice discordanza sulla valutazione dei fatti.
- Il giudice del merito non è tenuto a riportare e valutare esaurientemente ogni singola deduzione delle parti; è sufficiente che esponga in modo conciso gli elementi fattuali e giuridici alla base della decisione.
- L'onere della prova spetta secondo le regole civili (art. 2697 c.c.); nelle contestazioni catastali il contribuente deve proporre elementi concreti e decisivi per modificare la classificazione attribuita dall'ufficio.
- Se una controversia riguarda più atti catastali o più accertamenti relativi allo stesso bene, le relative impugnazioni possono essere connesse e l'esito definitivo di uno può rendere inammissibile o privo di interesse l'altro impugnativo successivo.
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