Cassazione Civile, Ordinanza n. 08032/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, del provvedimento con cui le era stata comunicata l'iscrizione ipotecaria su un immobile, in relazione a debiti tributari derivanti da due cartelle di pagamento per IVA e contributi dovuti alla CC.I.AA. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo: 1) non correttamente notificato il provvedimento di iscrizione ipotecaria, perché inviato al domicilio del legale rappresentante anziché alla sede sociale; 2) carente di motivazione, perché privo dell'allegata nota dell'Agenzia del Territorio; 3) illegittima l'iscrizione ipotecaria perché una cartella sarebbe stata notificata nullamente, con conseguente riduzione del debito sotto la soglia di legge prevista dall'art. 77 d.P.R. 602/1973. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme processuali e tributarie sostenendo che l'appello della contribuente fosse tardivo/inammissibile; con il quarto ha censurato la qualificazione della notifica di una cartella come inesistente, deducendo che si sarebbe dovuto applicare l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 60 d.P.R. 600/1973; i motivi secondo e terzo non vengono esaminati nel merito perché assorbiti/inammissibili in conseguenza del rigetto del quarto motivo e della ritenuta sufficienza del profilo relativo alla soglia di debito. Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate con controricorso adesivo al ricorso principale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché l'appello della società contribuente era tempestivo: nel regime di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, la sospensione speciale del termine di impugnazione si applica automaticamente al caso concreto e, nel calcolo finale, l'appello proposto il 29.1.2013 risulta tempestivo. Dichiara invece inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha trascritto in modo sufficiente la relata di notifica della cartella e, dunque, non ha consentito alla Corte di verificare le ricerche effettivamente svolte dal notificatore per distinguere tra irreperibilità assoluta e relativa. Proprio questa inammissibilità rende sopravvenuta la carenza di interesse a esaminare i motivi secondo e terzo, perché la sola riduzione del debito sotto la soglia dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 basta a sorreggere l'illegittimità dell'ipoteca. La Corte condanna ricorrente e Agenzia delle Entrate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente è consentita solo se il debito tributario supera la soglia prevista dalla norma; se il debito scende sotto tale limite, l'ipoteca è illegittima.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
si applica la notificazione in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, previo svolgimento di ricerche idonee a verificare che non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
art. 140 c.p.c.
si applica, in alternativa, nelle ipotesi di irreperibilità relativa o temporanea assenza del destinatario, non nelle ipotesi di irreperibilità assoluta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve riportare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la mancata trascrizione della relata di notifica rende la censura inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione è soggetto alla disciplina speciale di sospensione prevista per le liti fiscali definibili.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
prevede la sospensione legale del termine per impugnare nelle liti fiscali definibili; tale sospensione assorbe quella feriale nel periodo coincidente e si coordina con essa secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
art. 16, comma 3, lett. c), l. n. 289 del 2002
richiamato per determinare il valore della lite ai fini della definizione agevolata, computando l'importo dell'imposta contestata al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate.
art. 85 cod. proc. civ.
esprime il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, per cui la successione dell'agente della riscossione non priva il difensore già costituito dello ius postulandi nel medesimo grado fino alla sostituzione.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
ha disposto l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia Sud e il subentro del nuovo ente di riscossione, senza incidere sulla capacità processuale del difensore già costituito.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso in tema di impugnazioni nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la tempestività dell'appello va verificata tenendo conto della sospensione speciale dei termini prevista per le liti fiscali definibili; tale sospensione opera automaticamente quando ne ricorrono i presupposti di tempo, valore e materia, e si coordina con la sospensione feriale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
- La notifica degli atti impositivi eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede la verifica dell'irreperibilità assoluta del contribuente mediante ricerche nel Comune del domicilio fiscale; se il destinatario è solo temporaneamente assente o comunque reperibile in forme ordinarie, il procedimento notificatorio deve seguire regole diverse.
- In sede di legittimità, la censura relativa alla notifica è inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica specificamente la relata e gli elementi documentali necessari a consentire il controllo della Corte sulle ricerche effettuate dal notificatore.
- Quando una ragione autonoma e sufficiente sorregge la decisione impugnata, le ulteriori censure che presuppongono la rimozione di tale ragione diventano prive di interesse e non devono essere esaminate nel merito.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 presuppone che il debito complessivo rientri nella soglia di legge; se, per effetto di vizi di notifica di una cartella, il debito residuo scende sotto soglia, l'atto è illegittimo.
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