Sentenza del 23/05/2019 n. 3193 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI - INAMMISSIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. Quando la sentenza si fonda su più argomentazioni autonome e ciascuna è sufficiente, da sola, a giustificare la decisione, l'appellante deve contestarle tutte in modo specifico. La mancata censura anche di una sola di esse rende l'impugnazione inidonea a incidere sulla decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una sentenza tributaria fondata su due distinti motivi, ciascuno autonomamente idoneo a sostenere la decisione. Tuttavia, nell'atto di appello non ha formulato alcuna critica specifica nei confronti del primo motivo posto a fondamento dell'accoglimento del ricorso. L'impugnazione è stata quindi ritenuta priva della necessaria specificità dei motivi richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di individuare e contestare puntualmente le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione. Se la sentenza contiene più motivazioni autonome, devono essere censurate tutte; altrimenti, la motivazione non contestata mantiene efficacia sufficiente a sorreggere la sentenza e l'appello è inammissibile.
Massime di principio
- In appello non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado o manifestare un generico dissenso: occorre indicare con precisione gli errori della sentenza.
- Quando una decisione è fondata su più motivi autonomi, l'impugnazione deve contestare ciascun motivo. La mancata censura di uno solo può determinare l'inammissibilità dell'intero appello.
- Prima di proporre appello è necessario analizzare la sentenza punto per punto e verificare che ogni autonoma ragione decisoria sia oggetto di una critica specifica, motivata e giuridicamente pertinente.
- La regola vale anche quando l'appellante ritiene prevalente o assorbente una diversa questione: se il motivo non contestato è autonomamente sufficiente, la sentenza può rimanere ferma.
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