Cassazione Civile, Ordinanza n. 40555/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Il ricorrente, già curatore di una procedura fallimentare, ha impugnato il decreto del tribunale che gli aveva liquidato il compenso definitivo per l'attività svolta. Ha dedotto: violazione o falsa applicazione del d.m. n. 30 del 2012; nullità del decreto perché pronunciato mentre la procedura era ancora pendente e con l'avvicendamento di più curatori; difetto di motivazione in ordine alla concreta applicazione dei parametri di liquidazione; difetto del contraddittorio. La curatela del fallimento ha resistito con controricorso. La questione centrale era se, prima della chiusura della procedura e in presenza di più curatori succedutisi, il tribunale potesse liquidare in via definitiva il compenso del curatore cessato o dovesse limitarsi ad acconti.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, quando il curatore cessa dall'incarico prima della conclusione della procedura fallimentare, il tribunale può liquidare solo acconti e non il compenso definitivo, poiché la valutazione del contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può essere compiuta solo al termine, con una disamina unitaria dei fatti rilevanti. Il principio è stato ritenuto applicabile anche ai fallimenti soggetti alla riforma, in forza dell'art. 39, terzo comma, l. fall., che prevede la liquidazione del compenso "in ogni caso" al termine della procedura, salvi gli acconti. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
terzo comma; "in ogni caso" al termine della procedura; salvi gli eventuali acconti
Se nella procedura si sono succeduti più curatori, il compenso va determinato secondo criteri di proporzionalità ma deve essere liquidato definitivamente solo alla fine della procedura, restando possibile la corresponsione di acconti prima della chiusura.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione o falsa applicazione in relazione alla liquidazione del compenso; la Corte non ha esaminato nel merito il motivo, ritenendo assorbente il vizio derivante dalla liquidazione definitiva prima della chiusura della procedura.
Cass. Sez. U n. 26730/2007
Il principio affermato per la disciplina anteriore alla riforma è stato ritenuto estensibile anche alla disciplina successiva, in quanto coerente con la previsione dell'art. 39, comma 3, l. fall.
Massime di principio
- Quando il curatore fallimentare cessa dall'incarico prima della chiusura della procedura, il tribunale non può procedere alla liquidazione definitiva del compenso, ma soltanto ad acconti.
- La determinazione del compenso di più curatori succedutisi nel medesimo fallimento richiede una valutazione unitaria dei risultati della procedura, possibile solo al momento della chiusura.
- La regola della liquidazione finale del compenso del curatore cessato si applica anche dopo la riforma della legge fallimentare, in quanto l'art. 39, comma 3, prevede espressamente che il compenso sia stabilito al termine della procedura, salvo acconti.
- Se un provvedimento di liquidazione del compenso è emesso in contrasto con tale regola temporale, esso è viziato e va cassato, restando assorbite le ulteriori doglianze non esaminate.
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