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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20140/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordine di demolizione (procedura n.175/2007 RED) deducendo: (1) violazione delle norme procedurali (art.606 c.1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.676 c.1 e 667 c.4 cod.proc.pen.), sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere de plano solo dopo opposizione e non con il modello procedimentale applicato; (2) mancata notifica dell'ingiunzione a demolire n.175/2007 (e in particolare la mancata notifica alla condannata La Marca Teresa, poi deceduta), con conseguente vizio formale della procedura; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà in relazione al richiamo di una presunta ingiunzione notificata il 24/07/2013 che il ricorrente afferma non essere mai stata notificata a lui.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo profilo procedurale ha ritenuto infondato il motivo: il procedimento di esecuzione concernente l'ordine di demolizione è regolato dall'art.666 cod.proc.pen. (con contraddittorio camerale) e nel caso di specie il giudice aveva fissato e tenuto udienza camerale (17/12/2025) prima di adottare l'ordinanza impugnata; il richiamo all'art.676 c.1 e 667 c.4 non è applicabile alle questioni sull'ordine di demolizione. Sul merito la Corte ha ritenuto che le notifiche rilevanti erano state effettuate (ingiunzione notificata a La Marca Teresa il 03/07/2013; ingiunzione notificata al ricorrente e a Cardone Francesca il 04/03/2013 per altra sentenza) e che l'ordine di demolizione conserva efficacia anche dopo la morte del condannato e si trasferisce sugli eredi salvo rinuncia all'eredità. Inoltre il ricorrente era già stato condannato per prosecuzione di lavori su immobile abusivo ed era quindi consapevole della situazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata dal ricorrente per censurare presunte violazioni di norme procedurali e carenze motivazionali

  • art. 676 cod.proc.pen.

    Regola le competenze del giudice dell'esecuzione; il Collegio ha osservato che il richiamo a questo articolo non legittima la decisione de plano su questioni relative all'ordine di demolizione

  • art. 667 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente tramite art.676 ma la Corte ha ritenuto che le ipotesi di decisione de plano previste non comprendono le questioni relative all'ordine di demolizione

  • art. 666 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina il procedimento esecutivo per l'ordine di demolizione con il contraddittorio camerale; la Corte ha confermato che su tali questioni deve valere il contraddittorio camerale e che, nel caso di specie, l'udienza camerale è stata tenuta

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Consente la condanna alle spese processuali: applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il procedimento esecutivo per l'ordine di demolizione è regolato dall'art.666 cod.proc.pen. e richiede il contraddittorio camerale: il giudice dell'esecuzione non può decidere 'de plano' su questioni inerenti l'ordine di demolizione se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • L'ordine di demolizione emesso in esecuzione di sentenza penale conserva efficacia anche se il destinatario originario muore: l'ordine si trasferisce sugli eredi insieme all'immobile (salvo rinuncia all'eredità) e non è sempre necessaria una nuova notifica all'erede per mantenere l'efficacia dell'ordine.
  • La contestazione della mancata notifica può essere rilevante solo se il mancato atto determina un vizio formale e pregiudizio effettivo; è importante documentare l'effettiva assenza di notifica e la concreta lesione del diritto di difesa.
  • Se esistono più ingiunzioni o sentenze relative allo stesso manufatto abusivo, il giudice può considerare l'insieme degli atti e respingere istanze di revoca quando risulti che il ricorrente era consapevole dell'abusività e siano state notificate ingiunzioni rilevanti.
  • Per impugnare efficacemente una decisione dell'esecuzione è opportuno proporre tempestivamente l'incidente di esecuzione e chiedere espressamente la fissazione dell'udienza camerale, fornendo prove sulla mancata notifica o su vizi procedurali concreti.

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