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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AREA EDIFICABILE - Area sportiva attrezzata - Indice di edificabilità minimo - Edificabilità - Non sussiste - Base imponibile - Criterio tabellare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un terreno destinato dal piano regolatore generale comunale ad attrezzature sportive, con un indice minimo di edificabilità funzionale esclusivamente alla realizzazione delle strutture connesse a tale destinazione. Si discute se l'area possa essere considerata edificabile ai fini fiscali e se la base imponibile debba essere determinata in base al valore venale dell'area edificabile oppure mediante il criterio tabellare previsto per i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

La decisione

È stato affermato che la destinazione ad attrezzature sportive, accompagnata da un indice di edificabilità minimo e strumentale alla realizzazione delle opere sportive, non rende l'area suscettibile di autonoma utilizzazione edificatoria. Pertanto, la base imponibile deve essere determinata con criterio tabellare ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986, e non sulla base del valore venale di un'area edificabile. Il testo non indica gli esiti processuali formali né i nominativi delle parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4

    La norma consente di determinare la base imponibile con criterio tabellare quando il bene non è qualificabile come area suscettibile di utilizzazione edificatoria. Nel caso esaminato, tale criterio è stato ritenuto applicabile a un terreno destinato ad attrezzature sportive, con edificabilità minima e funzionale alla sola destinazione pubblicistica o sportiva.

  • Piano regolatore generale comunale

    La destinazione urbanistica prevista dal PRG è determinante per valutare l'effettiva edificabilità fiscale del terreno. Una destinazione specifica e vincolata, come quella ad attrezzature sportive, non equivale automaticamente a una generale possibilità di edificazione.

Massime di principio

  • La mera presenza di un indice di edificabilità non è sufficiente, da sola, a qualificare un'area come edificabile ai fini fiscali: occorre verificare la concreta autonomia e ampiezza dello ius aedificandi.
  • Quando l'edificazione è minima, strettamente funzionale a una destinazione specifica e non consente un'utilizzazione edilizia libera o economicamente autonoma, l'area può essere considerata non edificabile ai fini della determinazione della base imponibile.
  • La destinazione urbanistica deve essere valutata nel suo complesso, considerando sia l'indice edificatorio sia i vincoli, le finalità e le opere concretamente ammesse dal PRG.
  • Per le aree non suscettibili di autonoma utilizzazione edificatoria può trovare applicazione il criterio tabellare previsto dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986, anziché il criterio del valore venale delle aree edificabili.
  • La conclusione dipende comunque dal contenuto specifico degli strumenti urbanistici e dalla disciplina applicabile al singolo tributo o atto impositivo.

Testo integrale

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