Cassazione Civile, Ordinanza n. 20977/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva respinto l’opposizione proposta ex art. 195 TUF contro la delibera CONSOB n. 20033 del 14.6.2017. Il ricorso era articolato in otto motivi ex art. 360, comma 1, c.p.c., ma prima della trattazione in camera di consiglio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dalla controparte, che ha anche aderito alla richiesta di non porre spese a suo carico.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dai difensori nel rispetto dell’art. 390, comma 2, c.p.c., intervenuta prima dell’adunanza fissata per la decisione, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c. Ha inoltre disposto che nulla fosse sulle spese, in ragione dell’adesione della resistente alla richiesta del rinunciante. La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, rilevando che tale conseguenza è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non per l’estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 195 TUF
norma processuale richiamata come base dell’opposizione proposta avverso la delibera CONSOB.
art. 360, comma 1, c.p.c.
indica i possibili motivi di ricorso per cassazione su cui erano stati articolati otto motivi, poi non esaminati per effetto della rinuncia.
art. 390, comma 1, c.p.c.
la rinuncia è intervenuta prima dell’adunanza fissata per la decisione, con conseguente possibilità di dichiarare l’estinzione del processo.
art. 390, comma 2, c.p.c.
l’atto di rinuncia era sottoscritto dalla parte e dai difensori, soddisfacendo il requisito formale richiesto.
art. 391 c.p.c.
norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13 DPR n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, perché la norma lo prevede solo in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e depositata prima dell’adunanza o della decisione, comporta l’estinzione del processo.
- Quando la parte resistente aderisce alla rinuncia, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la previsione normativa è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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