Sentenza n. 3418/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) della nota inviata a mezzo mail (posta ordinaria) dall'indirizzo mail: noreplay.pdgf@istruzione.it in data 17.3.2025 all'indirizzo mail formazione@omnisumbria.it, avente ad oggetto: “M.I.M.- Piattaforma della formazione- Richiesta di accreditamento n. 15868 del 15.10.2023”, con la quale è stato comunicato alla odierna ricorrente che: “ Spett.le OMNIS, la presente per informarla che in data odierna la richiesta in oggetto è stata RESPINTA. Parere non favorevole”. 2) della nota inviata a mezzo mail all'indirizzo mail formazione@ominsumbria.it in data 18.3.2025, a firma del Dirigente Ufficio VI del MIM, con cui è stato riferito che: “ Con riferimento alla vostra mail, posso anticiparvi che nel parere non favorevole all'ammissibilità, il CTN ha evidenziato la non corrispondenza della documentazione presentata con l'art. 2 c.3 lett a) della Direttiva 170/2016, rispetto alla durata oraria dell'iniziativa formativa rivolta ai corsisti dell'Istituto Omnicomprensivo di Pieve S. Stefano; 3) di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, il parere non favorevole all'ammissibilità della richiesta di accreditamento n. 15868 del 15.10.2023 formulato dal Comitato Tecnico Nazionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di estremi e contenuto non conosciuti, citato nella mail del 18.3.2025 e per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'accreditamento di cui alla richiesta n. 15868 del 15.10.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di accreditamento quale ente di formazione per il personale del comparto scuola, comunicato mediante e-mail, unitamente al parere non favorevole del Comitato Tecnico Nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente formativo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di accreditamento presentata ai sensi della direttiva ministeriale n. 170/2016 e ha chiesto l’accertamento del diritto all’accreditamento. Ha dedotto: la nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione, riferibilità soggettiva ed elementi essenziali; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 4, comma 7, della direttiva n. 170/2016 per omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi e mancata possibilità di presentare controdeduzioni o integrare la documentazione; la violazione dell’art. 2 della direttiva e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti, poiché l’iniziativa formativa avrebbe avuto una durata complessiva di 80 ore e il diniego non avrebbe spiegato la ragione della ritenuta non conformità; la violazione dei termini procedimentali previsti dalla direttiva, essendo il parere intervenuto con notevole ritardo; la violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità per la mancata pubblicazione del parere del Comitato Tecnico Nazionale. L’Amministrazione si è costituita formalmente senza depositare memorie o documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse della ricorrente e ha annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. La procedura di accreditamento, disciplinata dalla direttiva n. 170/2016, prevede che, in caso di esito negativo degli accertamenti, l’Amministrazione comunichi i rilievi al richiedente e assegni un termine per le controdeduzioni. Nel caso concreto il rigetto è stato comunicato senza alcun preavviso di rigetto o altra comunicazione preventiva contenente i motivi ostativi. La successiva e-mail si è limitata a richiamare genericamente un parere non allegato del Comitato Tecnico Nazionale, senza specificare le carenze documentali né le ragioni della non conformità. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente fosse stata privata di uno snodo procedimentale essenziale, anche perché le carenze rilevate apparivano suscettibili di chiarimento o integrazione e la stessa direttiva contempla la possibilità di sanare i motivi di esclusione per la presentazione della domanda relativa all’anno scolastico successivo. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui, dopo la modifica dell’art. 10-bis l. 241/1990, la mancata comunicazione dei motivi ostativi determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio l’inevitabilità del contenuto dispositivo ai fini dell’art. 21-octies. Non è stato riconosciuto direttamente il diritto all’accreditamento, ma è stato disposto l’annullamento degli atti nei limiti dell’interesse della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone, nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo al richiedente di presentare osservazioni e documenti. La sua violazione ha comportato l’annullamento del diniego.
art. 21-septies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del rigetto per mancanza di elementi essenziali; il giudice non ha deciso specificamente tale censura, avendo accolto il ricorso sulla violazione delle garanzie partecipative.
art. 21-octies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il TAR ha richiamato l’inapplicabilità della sanatoria del vizio procedimentale fondata sulla dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in relazione alla violazione dell’art. 10-bis nel testo risultante dalla modifica del 2020.
art. 2, comma 3, lett. a), direttiva ministeriale n. 170/2016
avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni
Individua il requisito di esperienza formativa pregressa rilevante per l’accreditamento; nel caso concreto il Ministero aveva contestato la corrispondenza della documentazione alla prescrizione, senza consentire il preventivo contraddittorio.
art. 4, comma 3, direttiva ministeriale n. 170/2016
L’attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività.
Stabilisce gli elementi della documentazione dell’attività formativa pregressa e del progetto futuro.
art. 4, comma 4, direttiva ministeriale n. 170/2016
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità
Prevede la formulazione di un parere motivato sulla completezza della documentazione, sul possesso dei requisiti e sulla qualità delle iniziative formative.
art. 4, comma 7, direttiva ministeriale n. 170/2016
In caso di esito negativo degli accertamenti, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni
Introduce, per la procedura di accreditamento, uno specifico obbligo di comunicazione preventiva dell’esito negativo e di assegnazione di un termine per le controdeduzioni. La sua violazione ha privato la ricorrente del contraddittorio procedimentale.
art. 4, comma 8, direttiva ministeriale n. 170/2016
Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico.
Conferma la rilevanza della possibilità di sanare i motivi di esclusione e di ripresentare la domanda per l’anno scolastico successivo.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione; la censura non è stata esaminata autonomamente perché il ricorso è stato accolto sulla violazione delle garanzie partecipative.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente in relazione al buon andamento dell’azione amministrativa; la relativa censura non è stata esaminata autonomamente.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative a istanza di parte, l’omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento, prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, determina l’illegittimità del provvedimento finale quando priva l’interessato della possibilità di confrontarsi con l’Amministrazione prima della decisione.
- Quando una disciplina speciale prevede uno specifico obbligo di comunicare l’esito negativo degli accertamenti e di consentire controdeduzioni, tale garanzia procedimentale deve essere rispettata anche in aggiunta alla disciplina generale dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- Il richiamo generico a un parere o a una carenza documentale, senza allegazione del parere e senza indicazione concreta dei rilievi ostativi, non sostituisce la comunicazione preventiva dei motivi di rigetto né consente un effettivo contraddittorio procedimentale.
- Il contraddittorio preventivo assume rilievo concreto quando le carenze contestate riguardano informazioni o documenti suscettibili di chiarimento, integrazione o sanatoria e l’interessato ha già dichiarato il possesso del requisito sostanziale.
- In caso di violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’Amministrazione non può ottenere la conservazione del provvedimento discrezionale limitandosi a dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, secondo la regola affermata dal giudice in relazione al testo vigente della disposizione.
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