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Legge

L.R. Basilicata 47/2000

Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l' art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 [1].

Normativa regionaleL.R. Basilicata 47/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, il trasferimento e l’esercizio delle funzioni normative sui beni immobili della riforma fondiaria gestiti dall’ALSIA, fissando criteri per vendita, affrancazione, successioni, prelazioni, stime e trasferimenti di immobili agricoli e non agricoli. Molte disposizioni operative risultano oggi abrogate o superate.

Dismissione dei beni immobili di riforma fondiaria in Basilicata

Dismissione dei beni immobili di riforma fondiaria in Basilicata

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, il regime di gestione e dismissione dei beni immobili provenienti dalla riforma fondiaria, attribuendo un ruolo centrale all’ALSIA. La disciplina riguarda sia i beni agricoli sia gli immobili con destinazione non agricola, con regole su vendita, prelazioni, vincoli, stime e trasferimenti gratuiti a enti pubblici.

Oggetto e ambito della disciplina

La Regione esercita le funzioni normative trasferite in materia di beni immobili della riforma fondiaria acquisiti al patrimonio degli enti gestori e disciplinati dalle leggi regionali istitutive, al solo fine della loro dismissione secondo la legge regionale. Il trasferimento serve ad adeguare la normativa statale alle realtà locali della Basilicata.

Ruolo dell’ALSIA e organizzazione della gestione

L’ALSIA è il soggetto incaricato dei compiti connessi alla riforma fondiaria e opera secondo la legge regionale e il regolamento di dismissione. La legge prevede anche una semplificazione procedurale per gli immobili della riforma: l’ALSIA deve redigere gli elenchi dei beneficiari e trasmetterli agli enti impositori entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma; per tali immobili imposte, tasse e tributi restano a carico dei possessori che li conducono e ne traggono uso.

Beni agricoli: affrancazione, riservato dominio e successioni

Per i terreni assegnati con patto di riservato dominio, il vincolo cessa con il pagamento della 15ª rata del prezzo di vendita. Se sono trascorsi 30 anni dalla prima assegnazione, l’assegnatario diventa pieno proprietario pagando in un’unica soluzione rate residue, debiti maturati e interessi legali, con attestazione dell’ALSIA mediante atto pubblico unilaterale di affrancazione.

Se i 30 anni non sono ancora decorsi, l’affrancazione avviene con le stesse modalità, ma il fondo resta soggetto ai vincoli trentennali previsti dalla legge statale richiamata, con annotazione nell’atto di affrancazione. I terreni affrancati restano comunque sottoposti alle norme sulla proprietà coltivatrice.

In caso di decesso dell’assegnatario, la successione segue regole differenziate a seconda che sia stata pagata o meno la 15ª annualità e a seconda del decorso o meno del trentennio vincolistico. Sono fatti salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Vendita di poderi e quote agricole non assegnati

I poderi e le quote rientrati nella disponibilità dell’ALSIA sono ceduti per la formazione di impresa diretto-coltivatrice, senza patto di riservato dominio, alle condizioni della normativa sulla proprietà coltivatrice. La vendita è rivolta, in via prioritaria, ai soggetti che risultino detentori e conduttori alla data fissata dalla legge regionale modificativa e che possiedano i requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo previsti dalla disciplina statale; sono ammessi anche i partecipi dell’impresa familiare.

Se i fondi sono privi di conduttori o tornano disponibili dopo rinuncia o rilascio, la vendita è proposta ai confinanti secondo i criteri del decreto legislativo n. 228/2001; in mancanza, sono favoriti imprenditori, giovani, donne e cooperative agricole. La scelta finale dell’acquirente è rimessa all’ALSIA, secondo gli indirizzi socio-economici dei programmi di sviluppo regionali, anche in funzione dell’accorpamento fondiario e della promozione giovanile e femminile.

Prezzo di vendita, rateazione e garanzie per i beni agricoli

Il prezzo dei poderi e delle quote è determinato in funzione della data di immissione nel fondo e della durata della detenzione. Per le detenzioni anteriori alla legge n. 386/1976 il prezzo tiene conto dell’indennità o del prezzo originario, ridotti secondo i criteri di legge, oltre a una quota dei miglioramenti eseguiti e agli eventuali debiti pregressi dell’ultimo decennio; sono previste modalità di pagamento in unica soluzione oppure rateali, con limiti massimi diversi a seconda dell’importo dovuto.

Per le detenzioni successive alla legge n. 386/1976, il prezzo è determinato sulla base dei Valori Agricoli Medi regionali riferiti all’anno di inizio della detenzione, con canone d’uso forfettario annuo, eventuale addebito del costo di fabbricati e annessi e dei debiti pregressi. In questo caso il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure fino a 10, 15 o, per alcune componenti pregresse, in forma rateale secondo scaglioni di importo. In ogni ipotesi di pagamento rateale è richiesta una garanzia mediante ipoteca o polizza fideiussoria, salva la possibilità per l’ALSIA di individuare altre forme di garanzia più snelle.

Le somme dovute per lodi arbitrali relativi a migliorie sono conteggiate nel prezzo e possono essere rateizzate; se il prezzo è determinato secondo i criteri della detenzione successiva alla legge n. 386/1976, la somma è assorbita nel calcolo del prezzo congruo. Alcune disposizioni sui prezzi, sulla rateazione e sugli articoli relativi a quei criteri risultano oggi abrogate dal testo consolidato.

Vincoli sulla circolazione dei fondi agricoli

Per le detenzioni anteriori alla legge n. 386/1976 restano fermi i vincoli trentennali di indivisibilità e di limitazione alla circolazione, decorrenti dall’immissione in possesso; se al momento della stipula il periodo è già trascorso, le limitazioni decadono e ciò va indicato nel contratto.

Per le detenzioni successive, il fondo è soggetto a vincolo di indivisibilità per 15 anni dall’immissione in possesso. L’acquirente non può cessare volontariamente la coltivazione prima di cinque anni dalla stipula, pena la decadenza dai benefici, salvo alienazione o cessione consentita con comunicazione all’ALSIA secondo la disciplina statale richiamata.

Per i fondi liberi da detentori la vendita avviene comunque con i vincoli e le limitazioni della proprietà coltivatrice previsti dalla normativa statale.

Case coloniche, immobili agricoli minori e piccoli fondi

Le case coloniche e gli altri immobili non parte integrante dei poderi, se utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, sono ceduti nello stato di fatto e di diritto risultante all’avvio della procedura. Se invece non sono utilizzabili per scopi agricoli, o si trovano in borgate rurali che hanno perso l’originaria destinazione, sono venduti secondo le regole per i beni a destinazione non agricola. È previsto il diritto di prelazione dei confinanti per le case coloniche libere, con preferenza per chi non possiede altre case coloniche; in mancanza di prelazione, la vendita privilegia giovani imprenditori agricoli e cooperative.

I terreni agricoli di piccole dimensioni che non costituiscono minima unità poderale, in linea generale fino a 0,5 ettari, sono venduti ai conduttori secondo i criteri del titolo sui beni agricoli.

Immobili con destinazione non agricola: ambito e soggetti destinatari

Per gli immobili con utilizzazioni complementari all’agricoltura o extragricole, la legge distingue fra immobili detenuti da terzi e immobili liberi. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali detentori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; quelli liberi sono venduti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Rientrano nella disciplina anche beni regionali ubicati nella Borgata Policoro e immobili costruiti o acquisiti dai soppressi enti di riforma o sviluppo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno o dello Stato. Per questi ultimi la competenza alla vendita è attribuita all’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata.

L’ALSIA può inoltre cedere gratuitamente alle ATER gli immobili oggetto di piani di intervento rientranti nelle competenze di tali aziende, in deroga alla disciplina ordinaria.

Criteri di vendita degli immobili non agricoli detenuti da terzi

Per gli immobili non agricoli detenuti da terzi in virtù di concessioni o senza titolo, la vendita avviene previo pagamento del pregresso. Per gli occupanti senza titolo, il pregresso annuo è pari al 3% del prezzo per i fabbricati e all’1% per i suoli edificati, edificabili o extragricoli; per i concessionari, invece, il pregresso corrisponde ai canoni dovuti in base alla concessione, sempre con interessi legali.

Il concetto di immobili interessati comprende fabbricati, borgate rurali, suoli edificati ed edificabili, scuole rurali e fabbricati rurali non parte integrante dei poderi, corti comuni che abbiano perso la destinazione originaria, immobili di pregio storico o ambientale e ogni altro immobile assimilabile.

La detenzione deve essere anteriore all’entrata in vigore della legge regionale n. 35/2002, salvo i fabbricati commerciali o artigianali, che possono essere ceduti al detentore titolare dell’esercizio indipendentemente dalla data di detenzione.

Prezzo di vendita degli immobili non agricoli e modalità di pagamento

Il prezzo dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati in borghi rurali è determinato applicando alla rendita catastale specifici moltiplicatori, con valori diversi per le categorie catastali A/10 e C/1. Sono previste riduzioni per concessionari, coniugi ed eredi diretti, per possessori senza titolo e ulteriori riduzioni per immobili in zone agricole o in piccoli centri.

Per i terreni edificabili in zone omogenee A, B e C il prezzo è determinato in base all’incidenza dell’onere di acquisizione dell’area sul costo di costruzione e al volume realizzabile, con aumenti per capoluoghi, zone turistiche e comuni sopra una certa soglia demografica, e con riduzioni per il possesso pregresso. Per aree edificare o edificate in borgate in zona agricola o compatibile, si applicano i medesimi criteri; per aree non edificate e non edificabili con destinazione agricola o altra, il prezzo si basa sul Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia; per zone D o F, o assimilate, il prezzo è rimesso a perizia di stima sul valore di mercato.

Sono previste modalità di pagamento in un’unica soluzione oppure rateali; il piano rateale può arrivare a 10 annualità, con tassi correnti o legali secondo la disciplina applicabile. Il pregresso deve comunque essere versato al momento della stipula, con possibilità di rateizzare solo la parte eccedente una soglia. A garanzia dei pagamenti rateali è richiesta ipoteca o fideiussione.

Rinuncia all’acquisto e immobili liberi

La mancata accettazione del prezzo è equiparata a rinuncia all’acquisto. In tal caso l’ALSIA rientra nella piena disponibilità del bene, previa diffida, e procede alla vendita tramite asta pubblica al rialzo secondo i criteri della legge.

Gli immobili liberi e nella disponibilità dell’ALSIA sono venduti con gara pubblica, sulla base di perizia di stima e tenendo conto della destinazione urbanistica. È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base. Per immobili da delocalizzare in base al piano demaniale marittimo, è ammessa trattativa privata con i soggetti obbligati alla delocalizzazione; se la trattativa fallisce, si torna alla gara pubblica.

Immobili commerciali, artigianali e beni in custodia

Per gli immobili con destinazione commerciale o artigianale, il cessionario dell’esercizio può esercitare il diritto di prelazione in caso di concessione amministrativa a favore di terzi.

Coloro ai quali l’ex ESAB o l’ALSIA hanno affidato in custodia i beni possono esercitare prelazione senza pagare il pregresso periodo di detenzione, ma solo se i beni non siano destinati o destinabili, per finalità istituzionali o pubbliche, ad altra utilizzazione.

Beni immobili di pubblico interesse

Le aree urbanizzate già destinate a opere di urbanizzazione alla data del 20 aprile 2000 e i fabbricati a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico e generale interesse sono trasferiti gratuitamente agli enti pubblici competenti per territorio; la legge prevede anche trasferimenti gratuiti a enti o associazioni per assistenza, educazione e culto.

Strade interpoderali, mulattiere, canali, fossi, laghetti collinari, invasi, piazze, condotte idriche e fognarie sono ceduti gratuitamente a comuni, comunità montane e province secondo le rispettive competenze, salvo quelle che abbiano perso la loro originaria destinazione e possano essere riordinate fondiariamente.

Gli edifici di culto e le aree di pertinenza sono ceduti gratuitamente agli enti ecclesiastici riconosciuti. Le superfici boscate sono trasferite gratuitamente al demanio forestale regionale o agli enti territoriali competenti, salvo riserva di gestione diretta da parte dell’ALSIA; se già incluse nel PRG e mutate di destinazione, sono vendute all’asta. I beni dell’Azienda sperimentale «Pantanelli» restano vincolati alla ricerca e sperimentazione.

Vincoli sui beni trasferiti a enti pubblici

Gli enti pubblici ed ecclesiastici cessionari non possono mutare la destinazione di pubblico generale interesse né cedere i beni prima di 10 anni dall’acquisizione. Decorso tale termine, l’eventuale trasferimento a terzi è possibile solo previa autorizzazione dell’ente cedente e quando sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico interesse originario.

Stime, manutenzione, frazionamenti e accatastamenti

Le perizie di stima sono di norma redatte da tecnici dell’ALSIA abilitati, secondo criteri uniformi stabiliti in apposita commissione interna. Il sistema di stima si basa sui criteri fissati dalla disciplina sul prezzo di vendita.

Nelle more delle vendite l’ALSIA è esonerata dalla manutenzione straordinaria, compreso l’adeguamento impiantistico, mentre resta in capo ai possessori, detentori o concessionari l’obbligo di mantenere o mettere in sicurezza i beni. Se l’ALSIA interviene con proprie spese dopo l’approvazione del regolamento di dismissione, tali costi incrementano il prezzo di vendita.

Le attività di frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e ogni altro adempimento tecnico-catastale sono a carico dei detentori, possessori o concessionari, previa autorizzazione dell’ALSIA, che effettua i controlli tecnici e amministrativi. Restano a carico degli stessi anche eventuali spese, oneri o sanzioni derivanti per l’Agenzia.

Utilizzo delle entrate e norme finali

Il ricavato delle cessioni è destinato dall’ALSIA alla gestione delle proprie attività istituzionali in materia di riforma fondiaria. La legge attribuisce inoltre all’ALSIA il potere di proporre modifiche e integrazioni al regolamento di dismissione, poi approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Decorrenza e applicazione temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. Molte disposizioni operative del testo consolidato sono state però successivamente modificate o abrogate, in particolare dal 2016 e dal 2017, con conseguente riduzione dell’attualità applicativa di ampie parti della disciplina.

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