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Legge

L.R. Basilicata 46/2000

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 32 (2)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 46/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 46/2000 modifica la L.R. n. 32/1995, trasferendo funzioni e spese dal sistema della Giunta al Consiglio regionale/Ufficio di Presidenza e istituendo una struttura di supporto alla Commissione. È abrogata dal 3 maggio 2002 (L.R. n. 16/2002).

Modifiche organizzative alla disciplina regionale sulle commissioni e associazioni degli emigrati lucani

Modifiche alla disciplina regionale su Commissione, esecutivo e associazioni degli emigrati

La legge regionale della Basilicata interviene sulla L.R. 27 marzo 1995, n. 32, soprattutto per riallocare competenze organizzative e finanziarie dal perimetro della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale. Disciplina inoltre il supporto amministrativo alla Commissione e aggiorna la gestione dell’albo regionale delle associazioni operanti all’estero e in Italia.

Assetto della Commissione e dell’esecutivo

Vengono modificate la composizione e il funzionamento degli organi previsti dalla legge del 1995. In particolare:

  • tra i componenti della Commissione sono previsti due consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
  • viene soppresso il secondo comma dell’articolo 4 della legge previgente;
  • le funzioni di segretario della Commissione e dell’esecutivo sono attribuite al dirigente della struttura di supporto, o a un suo delegato.

Competenze del Presidente e rapporti con l’Ufficio di Presidenza

La legge sostituisce in più punti il riferimento al Presidente della Giunta regionale con quello al Presidente del Consiglio regionale. Analogamente, vari atti e intese prima riferiti alla Giunta regionale sono ricondotti all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La Commissione e il suo esecutivo operano quindi in un quadro più strettamente consiliare.

Funzioni programmatiche e proposte in materia di occupazione

L’esecutivo conserva il compito di formulare proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti previsti dalla L.R. 8 settembre 1998, n. 29. Inoltre, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, l’esecutivo propone il programma annuale delle attività, che, una volta adottato dalla Commissione, è approvato dal Consiglio regionale.

Struttura di supporto funzionale alla Commissione

È introdotto l’art. 11-bis, che prevede una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della Commissione e del suo esecutivo. La struttura:

  • è individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Dirigente Generale;
  • dipende funzionalmente dalla Commissione e dall’esecutivo;
  • opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare;
  • assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario allo svolgimento delle funzioni della Commissione;
  • è retta da un dirigente della Regione Basilicata o, nei limiti richiamati dalla norma, da un esperto esterno assunto a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni.

Gestione dell’albo regionale delle associazioni

La gestione dell’albo regionale delle associazioni e delle loro federazioni operanti all’estero e in Italia è trasferita alla struttura di supporto funzionale istituita dall’art. 11-bis. La gestione non resta dunque nel circuito ordinario della Giunta, ma viene collocata nell’ambito del supporto alla Commissione.

Aspetti finanziari e copertura delle spese

Le spese connesse all’attuazione delle attività previste dalla legge vengono riallocate sul bilancio del Consiglio regionale. In particolare:

  • per l’anno in corso, le somme necessarie ai programmi di cui al punto g) dell’art. 6 della L.R. n. 32/1995 e le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 7 sono trasferite dal bilancio della Giunta regionale al capitolo 6 del bilancio del Consiglio regionale;
  • per gli anni successivi si provvede con appositi stanziamenti di bilancio.

Limiti temporali ed efficacia attuale

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è entrata in vigore secondo le regole ordinarie di pubblicazione. Tuttavia risulta espressamente abrogata dall’art. 31 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16; pertanto ha oggi valore solo storico e non è più applicabile.

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