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Legge

L.R. Basilicata 45/2000

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 45/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata promuove politiche e finanziamenti per il sostegno alla famiglia: maternità, prima casa per giovani coppie, assistenza ai non autosufficienti, aiuto a situazioni di disagio, associazionismo, genitorialità e servizi di mutuo aiuto. Prevede una Consulta regionale per la famiglia e rinvia a provvedimenti della Giunta per criteri, soggetti e riparto annuale dei fondi. Il riferimento finanziario iniziale è limitato all’anno 2000.

Interventi regionali a favore della famiglia

Interventi regionali a favore della famiglia

La legge della Regione Basilicata definisce la famiglia come ambito centrale delle politiche sociali regionali e orienta in tal senso la programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale. Il provvedimento disciplina sia le finalità generali sia gli strumenti attuativi e consultivi per sostenere la famiglia con interventi mirati.

Finalità e impostazione generale

La Regione promuove interventi in favore della famiglia, riconosciuta come istituzione costituzionalmente rilevante e come soggetto fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale. Gli strumenti regionali di programmazione devono essere coordinati assumendo la famiglia come riferimento unitario delle politiche sociali.

Iniziative regionali di sostegno alla famiglia

La Regione può erogare finanziamenti e promuovere interventi per favorire una pluralità di azioni a sostegno del nucleo familiare e delle sue funzioni sociali ed educative. Tra le principali iniziative previste vi sono:

  • il coinvolgimento della famiglia nelle azioni socio-assistenziali;
  • la formazione dei giovani al matrimonio;
  • l’incentivazione all’acquisto e all’allestimento della prima casa per le giovani coppie;
  • la valorizzazione del lavoro domestico, anche tramite corsi e seminari su prevenzione degli infortuni, gestione delle risorse, educazione al consumo e risparmio energetico;
  • il sostegno all’associazionismo familiare;
  • la formazione degli operatori pubblici e privati impegnati negli obiettivi della legge;
  • il sostegno alla genitorialità come scelta di procreazione responsabile e cura dei figli;
  • il collegamento tra servizi pubblici e privati per iniziative di mutuo aiuto tra famiglie, come banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno e taxi collettivi;
  • esperienze di incontro e scambio tra generazioni;
  • l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di persone che abbiano svolto esclusivamente attività di cura in famiglia verso minori o soggetti non autosufficienti;
  • ogni altra iniziativa utile a valorizzare la famiglia come soggetto sociale, culturale ed economico.

Priorità negli interventi di sostegno

Nell’ambito della programmazione socio-assistenziale regionale, la legge indica alcune priorità specifiche per la concessione degli interventi. Hanno precedenza le misure riguardanti:

  • nascita, adozione di figli e promozione della maternità;
  • assistenza integrativa in ambito familiare a componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
  • minori in situazioni multiproblematiche di ordine psicosociale-sanitario;
  • superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
  • progetti di solidarietà verso donne non coniugate in gravidanza, ragazze madri e vittime di maltrattamenti, stupri e abusi sessuali, anche mediante centri di accoglienza e case rifugio.

Modalità attuative e competenze della Giunta

La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la famiglia, deve individuare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge:

  • i soggetti ammessi ai finanziamenti per le singole misure;
  • le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
  • i criteri di concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione del nucleo familiare.

Entro lo stesso termine la Giunta determina anche:

  • le modalità di coinvolgimento delle famiglie nelle azioni socio-assistenziali;
  • il coordinamento tra gli interventi della legge e il Piano socio-assistenziale regionale, nonché con gli strumenti attuativi di zona.

Il piano di riparto dei finanziamenti è approvato dalla Giunta entro il 30 giugno di ogni anno. I compiti attuativi della legge sono attribuiti a un servizio competente istituito presso la Presidenza della Giunta.

Consulta regionale per la famiglia

È istituita la Consulta regionale per la famiglia, organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta svolge funzioni di studio, proposta e supporto alla programmazione regionale.

In particolare:

  • svolge indagini e ricerche sulle problematiche familiari e redige rapporti periodici sullo stato di attuazione della legge, proponendo aggiornamenti;
  • formula il piano annuale degli interventi di cui alla legge, successivamente approvato dalla Giunta;
  • formula proposte e osservazioni sulla programmazione regionale;
  • esprime, su richiesta, pareri su provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria, nonché su atti che possano incidere, anche indirettamente, sulla qualità della vita familiare.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle associazioni familiari, di cooperative e altre forme di autorganizzazione di servizi per le famiglie, del volontariato iscritto nei registri regionali, di comuni e province con specifiche competenze familiari, della Commissione regionale pari opportunità, del Forum per le Associazioni Familiari della Basilicata e delle Aziende USL regionali. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente, che svolge anche le funzioni di segreteria.

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e resta in carica fino alla scadenza della legislatura. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti.

Regime transitorio

Per l’anno 2000, il termine per l’approvazione del piano di riparto dei finanziamenti è spostato al 30 ottobre, in luogo del 30 giugno previsto a regime.

Disposizioni finanziarie

Per il solo anno 2000 la copertura dell’onere finanziario è assicurata mediante un fondo pari al 20% della quota riservata alla gestione speciale del Piano socio-assistenziale 2000-2002. Per gli anni successivi la spesa è determinata con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge disciplina un impianto di sostegno alla famiglia strutturato e ancora comprensibile sul piano ordinamentale, ma contiene un riferimento finanziario specifico limitato all’anno 2000 e a un piano socio-assistenziale 2000-2002. La disciplina di principio e organizzativa resta descritta in termini generali per la Regione Basilicata.

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