Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 48/2000

Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 48/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata riorganizza l’apparato amministrativo regionale, introducendo coordinamento interdipartimentale, nuclei di valutazione, controllo di gestione, regole sulla graduazione e valutazione della dirigenza e un nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici. Alcune disposizioni riguardano il raccordo con la L.R. 12/1996 e il riordino delle dotazioni organiche; una norma sui componenti interni del Nucleo regionale investimenti è poi stata modificata/soppressa nel 2001.

Riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale

Riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale

La legge, applicabile alla Regione Basilicata, interviene sul modello organizzativo regionale per rafforzarne l’unitarietà, la capacità di coordinamento, i controlli interni e la valutazione delle strutture e della dirigenza. Il testo coordina e modifica in più punti la disciplina organizzativa già contenuta nella L.R. 12/1996 e istituisce anche strutture specialistiche in materia di investimenti pubblici.

Finalità e impostazione del riordino

Il provvedimento introduce principi di razionalizzazione e misure di qualificazione dell’apparato amministrativo regionale, con l’obiettivo di:

  • rafforzare l’unitarietà degli assetti e degli indirizzi amministrativi;
  • accrescere l’integrazione funzionale e l’efficienza gestionale;
  • adeguare l’ordinamento delle strutture alle nuove discipline sull’organizzazione, sui controlli e sulla valutazione dell’attività amministrativa.

La ristrutturazione del sistema organizzativo deve avvenire in modo progressivo, valorizzando da un lato le funzioni strategiche di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, e dall’altro le competenze tecnico-professionali e le specificità delle attività istituzionali.

Modello organizzativo e posizioni organizzative

Il riassetto macroorganizzativo e la ridefinizione delle strutture e delle figure dirigenziali devono essere attuati sulla base di un piano pluriennale di riassetto. L’attuazione è affidata a una specifica struttura di progetto del Dipartimento Presidenza della Giunta; per l’area istituzionale del Consiglio si provvede con atti del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio regionale.

All’interno dei Dipartimenti sono istituite posizioni organizzative subordinate alle strutture dirigenziali, attribuibili a dipendenti della categoria apicale del comparto Regioni-Autonomie locali secondo la contrattazione nazionale e decentrata. L’attribuzione è effettuata dai dirigenti generali competenti, sentiti i rispettivi comitati di direzione.

La legge sopprime inoltre alcune previsioni della L.R. 12/1996 relative a disciplina organizzativa precedente.

Strumenti di coordinamento e controlli interni

L’organizzazione regionale è dotata di strumenti di coordinamento e di sistemi di controllo orientati a:

  • promuovere l’unitarietà della direzione manageriale;
  • sviluppare l’organizzazione e la verifica gestionale;
  • ottimizzare i risultati complessivi dell’amministrazione.

Gli organi di indirizzo politico devono disciplinare con propri atti i sistemi di controllo interno, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 286/1999, separando funzionalmente ma integrando operativamente:

  • controllo di gestione;
  • controllo di regolarità amministrativo-contabile;
  • controllo strategico;
  • valutazione della dirigenza;
  • servizio ispettivo interno.

Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO)

Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il CICO, composto dai dirigenti generali dei Dipartimenti dell’area istituzionale e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta.

Il Comitato svolge funzioni di direzione unitaria del sistema organizzativo regionale e, in particolare:

  • monitora l’attuazione dei programmi e l’andamento degli investimenti;
  • promuove integrazione gestionale e semplificazione amministrativa;
  • definisce e implementa innovazioni amministrative, organizzative e finanziarie;
  • verifica efficienza e qualità dei servizi regionali;
  • indirizza e valuta le attività della dirigenza.

Il CICO è supportato da strutture operative incardinate nel Dipartimento Presidenza della Giunta e può avvalersi di consulenze altamente specializzate. Le sue determinazioni sono notificate agli organi o alle strutture interessate e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Nuclei di Valutazione e controllo strategico

Sono costituiti, presso le Presidenze della Giunta e del Consiglio regionale e alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti, i Nuclei di Valutazione.

Ad essi sono affidate funzioni di controllo interno concernenti:

  • controllo strategico delle attività regionali;
  • supporto alla valutazione dell’attività dei dirigenti generali;
  • validazione ex ante ed ex post delle metodologie di graduazione e valutazione delle posizioni e delle prestazioni di dirigenti e dipendenti.

Ciascun Nucleo è composto da tre membri esterni all’amministrazione regionale, esperti in organizzazione e valutazione e con adeguate conoscenze della pubblica amministrazione. Durata dell’incarico, compensi, modalità operative e strutture di supporto sono definiti nei contratti stipulati con gli esperti.

Graduazione delle posizioni dirigenziali e valutazione della dirigenza

Le posizioni dirigenziali sono graduate con atti degli organi di direzione politica, su proposta del CICO o del dirigente generale dell’area del Consiglio e nel rispetto del contratto di comparto. La graduazione tiene conto di:

  • dimensione e articolazione delle strutture;
  • entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
  • complessità delle norme, dei procedimenti e delle tecnologie;
  • dimensione e qualità dell’ambiente di riferimento e dei destinatari;
  • rilevanza strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi regionali.

La graduazione serve anche per determinare il trattamento economico di posizione.

Le prestazioni dei dirigenti e i loro comportamenti organizzativi sono oggetto di valutazione periodica, con cadenza annuale e con eventuali verifiche intermedie. La valutazione mira a:

  • orientare al raggiungimento di obiettivi negoziati;
  • promuovere efficienza, efficacia, innovazione, trasparenza e apertura all’utenza;
  • favorire l’integrazione interna e la cooperazione con gli altri sistemi di governo e gestione.

La valutazione è svolta dai dirigenti generali con metodologie validate dal Nucleo di Valutazione; gli esiti sono approvati dal CICO per l’area Giunta e dall’Ufficio di Presidenza per l’area Consiglio, e incidono sul trattamento economico di risultato. La procedura è anche presupposto per l’applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dal D.Lgs. 29/1993.

È prevista la possibilità per il dirigente valutato di chiedere il riesame del risultato; l’organo competente deve pronunciarsi tempestivamente, potendo acquisire un parere tecnico del Nucleo di Valutazione.

In caso di risultati negativi o mancato raggiungimento degli obiettivi, con le garanzie previste dalla normativa richiamata, possono essere disposti:

  • revoca dell’incarico;
  • assegnazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione interessata;
  • esclusione, in caso di gravi inosservanze o reiterate valutazioni negative, dal conferimento di ulteriori incarichi equivalenti per un periodo non inferiore a due anni;
  • nei casi di maggiore gravità, recesso dal rapporto di lavoro secondo codice civile e contratto collettivo.

Tali provvedimenti sono adottati dagli organi di direzione politica previo conforme parere del Collegio dei Garanti, istituito separatamente per Giunta e Consiglio, presieduto da un magistrato della Corte dei Conti o del TAR, e composto anche da un esperto di organizzazione del lavoro pubblico e da un dirigente eletto dai comitati di direzione interessati. Il Collegio resta in carica fino al termine della legislatura e gli incarichi non sono rinnovabili.

Controllo di gestione

La legge sostituisce la disciplina del controllo di gestione della L.R. 12/1996, definendolo come strumento per verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e per correggere tempestivamente gli scostamenti tra costi e risultati.

Il modello di controllo è stabilito con apposita direttiva degli organi di direzione politica e deve specificare:

  • livello di analisi e sintesi delle risultanze;
  • unità organizzative oggetto di misurazione;
  • prodotti e finalità dell’azione amministrativa;
  • natura dei costi rilevati e criteri di aggregazione;
  • modalità di attribuzione dei costi e di sintesi tramite indicatori;
  • strumenti di rappresentazione dei risultati e analisi degli scostamenti.

La direttiva disciplina anche il processo di controllo, indicando obiettivi gestionali, soggetti responsabili, attori e destinatari delle risultanze, frequenza delle rilevazioni e periodicità delle elaborazioni.

Valutazione e verifica degli investimenti pubblici

È istituito il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), previsto dalla legge n. 144/1999, operativo presso il Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria e dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Il Nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto in materia di:

  • programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi finanziati con fondi strutturali UE o inseriti nella programmazione negoziata;
  • programmazione e valutazione di progetti di investimento a livello territoriale, compresa l’analisi degli studi di fattibilità;
  • osservazioni e pareri sui progetti strategici del Programma Regionale di Sviluppo e sulla compatibilità di piani settoriali, progetti speciali e atti di programmazione negoziata;
  • monitoraggio degli investimenti pubblici e dei flussi di spesa sul territorio regionale nel quadro dei conti pubblici territoriali;
  • indirizzo e raccordo per l’applicazione della VAS;
  • definizione e attuazione della VIOP degli investimenti programmati;
  • produzione di studi, linee guida, attività formative e informative e assistenza tecnica per le amministrazioni locali.

Il Nucleo è composto da professionalità interne integrate da professionalità esterne, per un numero complessivo tra otto e dodici componenti, ed è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa. Composizione, organizzazione, funzionamento e finanziamento sono definiti con atti della Giunta regionale, che disciplinano anche responsabilità di direzione, tutoraggio, borse di studio, selezione e condizioni contrattuali dei componenti esterni e dei borsisti.

La previsione relativa ai componenti interni, come riportata nel testo, risulta poi soppressa dalla L.R. 8/2001.

Adeguamento di riferimenti normativi e modifiche alla L.R. 12/1996

La legge adegua diversi riferimenti della L.R. 12/1996 al nuovo quadro normativo nazionale e regionale. Tra le principali modifiche:

  • aggiornamento di riferimenti alla Gazzetta Ufficiale;
  • soppressione di rinvii superati al D.Lgs. 29/1993;
  • abrogazione dell’art. 6 della L.R. 12/1996;
  • sostituzione della disciplina sulla cessazione del rapporto di impiego, rimessa alla normativa nazionale, regionale e contrattuale;
  • sostituzione del riferimento alle “Unità operative” con quello alle “posizioni organizzative”.

La legge dispone inoltre che le variazioni alle dotazioni organiche delle tabelle della L.R. 48/1996 siano approvate dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro i limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle disponibilità dei documenti di programmazione economico-finanziaria, anche mediante intese tra i due organi per la redistribuzione dei contingenti tra le aree istituzionali.

Decorrenza e regime attuale

La legge è del 2000 e risulta coordinata con la L.R. 8/2001, che ha modificato/soppresso alcune previsioni, in particolare nel comma relativo ai componenti interni del Nucleo regionale di valutazione degli investimenti. Il contenuto descrive un assetto organizzativo pensato per la riforma amministrativa regionale dell’epoca e, pur formalmente rilevante come testo di coordinamento, è in larga parte legato a strutture e istituti introdotti nel quadro normativo di fine anni ’90 e primi anni 2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.