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Legge

L.R. Basilicata 50/2000

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998

Normativa regionaleL.R. Basilicata 50/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Basilicata, la programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 e, con apposito programma finanziario, anche dei danni dei sismi del 1990-1991. Definisce priorità, contributi ai privati, programmi di recupero, controlli, assistenza tecnica e copertura finanziaria, con termini iniziali ormai scaduti.

Ricostruzione post-sisma in Basilicata

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, la programmazione e l’attuazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici richiamati nel testo, con attenzione anche ad alcuni dissesti idrogeologici e ai comuni colpiti dai sismi del maggio 1990 e maggio 1991. Il provvedimento si innesta sulla normativa statale emergenziale richiamata e opera nell’ambito delle risorse disponibili nel programma finanziario regionale.

Ambito di applicazione e obiettivi prioritari

La disciplina riguarda:

  • i territori della Basilicata colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati o da individuare con ordinanze della protezione civile;
  • i comuni delle province di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo la procedura prevista dalla legge;
  • gli interventi ammessi sulla base delle norme statali richiamate, in quanto compatibili.

Il programma finanziario regionale deve privilegiare:

  • il rientro delle famiglie nelle abitazioni principali totalmente o parzialmente inagibili;
  • la ripresa delle attività produttive;
  • il recupero di opere pubbliche, infrastrutture e patrimonio culturale;
  • il completamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico già avviati;
  • il potenziamento delle strutture della Regione e dei comuni interessati.

Coordinamento istituzionale e organismi tecnici

La Giunta regionale promuove il raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione, anche per accelerare l’impiego delle risorse e le attività amministrative. Deve inoltre riferire al Consiglio regionale con cadenza semestrale sull’andamento della ricostruzione.

È istituita la Conferenza dei Sindaci delle aree colpite, come organismo permanente di consultazione e coordinamento delle attività comunali. La prima convocazione spetta al Presidente della Giunta regionale, mentre la Conferenza nomina al proprio interno il Presidente.

È previsto anche un Comitato Tecnico Scientifico, integrabile con non più di tre esperti per la Basilicata, nominati dalla Giunta anche su designazione dell’Università degli Studi della Basilicata. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico per indirizzi progettuali, direttive tecniche, microzonazione sismica, criteri di perimetrazione dei centri da recuperare, interventi idrogeologici e immobili storico-artistici o di culto.

Pianificazione degli interventi e linee tecniche

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato, deve predisporre:

  • il piano degli interventi definitivi per recupero e miglioramento sismico delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate;
  • il piano per il patrimonio edilizio pubblico o privato di interesse storico-artistico, monumentale o di culto, d’intesa con la Soprintendenza;
  • il piano dei dissesti idrogeologici, con riferimento al completamento degli interventi già avviati;
  • il programma di indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati;
  • il piano per la ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole;
  • le linee guida e direttive tecniche per progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico.

Programmi di recupero e perimetrazione dei centri danneggiati

La legge affida ai Programmi di Recupero la disciplina degli interventi nei centri e nuclei maggiormente danneggiati. La Giunta regionale deve definire, con deliberazione, le linee guida per la perimetrazione degli ambiti e i criteri di programmazione e attuazione; i Comuni possono perimetrare centri e nuclei urbani o rurali, o parti di essi, di particolare interesse.

Il Programma di Recupero deve perseguire il consolidamento, la stabilità, la sicurezza, l’abitabilità e la funzionalità complessiva delle aree interessate, nel rispetto dei valori storico-ambientali. Può prevedere:

  • interventi edilizi, infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica;
  • interventi unitari su edifici o complessi di edifici collegati;
  • costituzione di consorzi obbligatori quando ricorrano i presupposti previsti dalla normativa statale richiamata;
  • interventi anche su urbanizzazioni primarie strettamente connesse agli edifici danneggiati;
  • ricorso a strumenti urbanistici attuativi, da adottare e approvare secondo la legge urbanistica regionale richiamata.

La Giunta regionale definisce inoltre gli elaborati tecnici del Programma, le procedure di finanziamento, le priorità, le modalità di redazione dei progetti esecutivi, i parametri tecnici ed economici e i costi di redazione dei programmi stessi.

Contributi ai privati e criteri di priorità

Sono ammessi ai benefici i proprietari di immobili, comunque destinati, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalla legge.

Gli interventi devono essere attuati sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici. La Regione deve adottare i parametri tecnici ed economici per determinare il costo degli interventi entro trenta giorni dall’entrata in vigore; nei successivi sessanta giorni la Giunta definisce modalità, procedure e termini per la concessione ed erogazione dei contributi.

Le priorità riguardano soprattutto:

  • edifici con prevalenza di abitazioni principali distrutte, demolite o totalmente inagibili;
  • edifici con abitazioni principali totalmente inagibili;
  • edifici con abitazioni principali parzialmente inagibili;
  • edifici con prevalenza di abitazioni principali danneggiate.

I contributi sono erogati in almeno due rate; per gli interventi inseriti nei Programmi di Recupero su ciascuna rata è applicata una ritenuta a garanzia del 10%. La rata finale è liquidata a lavori ultimati. La restituzione delle ritenute avviene, senza interessi, dopo la presentazione dei certificati liberatori degli enti contributivi, previdenziali e assicurativi.

Le domande sono presentate ai Comuni, che individuano gli aventi diritto e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Gli uffici regionali effettuano controlli a campione su almeno il 10% delle domande.

Esecuzione anticipata dei lavori e riparto dei fondi

Per gli immobili non ricompresi nei Programmi di Recupero, i soggetti legittimati possono eseguire i lavori prima della concessione del contributo, previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle procedure e delle prescrizioni tecniche. L’esecuzione anticipata non costituisce titolo né criterio di priorità per il contributo.

La Giunta regionale ripartisce i fondi tra i Comuni sulla base dei fabbisogni comunicati per ciascuna fascia omogenea di interventi e verifica annualmente l’effettivo utilizzo delle risorse per determinare le assegnazioni successive e gli eventuali conguagli.

Consorzi obbligatori, appalti e ricostruzione di immobili demoliti

La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del consorzio obbligatorio e definisce anche il contenuto minimo dei contratti di appalto, con riferimento alla sicurezza nei cantieri e alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Le imprese eseguono i lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

Se l’immobile danneggiato deve essere demolito, o è già stato demolito, è consentita la ricostruzione anche in luogo diverso da quello originario quando il trasferimento sia necessario per le risultanze di indagini di microzonazione sismica o per comprovati dissesti idrogeologici del terreno.

Coordinamento con precedenti benefici e sismi del 1990-1991

Chi è già inserito in graduatorie per benefici relativi a precedenti eventi sismici può accedere ai contributi di questa legge solo previa rinuncia ai benefici precedenti, se non ha già ottenuto concessioni.

Se prima del sisma del 9 settembre 1998 erano state già concesse agevolazioni e i lavori erano iniziati, l’interessato deve presentare al Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, una perizia giurata del direttore dei lavori sui lavori eseguiti. Il Comune ridetermina il contributo per tali lavori e liquida la relativa parte secondo le regole del precedente evento; per gli ulteriori interventi causati dal sisma del 1998 si applica la presente legge. Le somme non utilizzate dei precedenti contributi sono computate nel nuovo calcolo.

In alternativa, è consentito completare i lavori con variante al progetto originario, utilizzando il contributo già concesso.

Per i sismi del maggio 1990 e maggio 1991, un apposito programma finanziario del Consiglio regionale ripartisce un fondo complessivo di 70 miliardi tra i comuni colpiti delle province di Potenza e Matera. I contributi seguono la disciplina della legge, con priorità ai casi in cui il nesso causale tra danni ed eventi sismici sia totale; quando il nesso sia solo parziale si applicano le regole previste per il coordinamento con i precedenti eventi sismici.

Documento unico di regolarità contributiva e controlli

Il documento unico di regolarità contributiva attesta, per le opere pubbliche e private disciplinate dalla legge, la regolarità dei versamenti verso INPS, INAIL e Cassa Edile, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori. Non sostituisce eventuali altre dichiarazioni dovute ad altri soggetti pubblici o privati.

La Giunta regionale, nell’ambito dell’intesa con gli enti previdenziali e la Cassa Edile, stabilisce modalità e tempi di rilascio del documento.

La vigilanza sulle costruzioni in zona sismica resta disciplinata dalla legge regionale richiamata e comprende anche il controllo del rispetto dei criteri tecnici fissati per la ricostruzione. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta emana inoltre direttive per approvazione dei progetti e verifiche in corso d’opera sugli immobili privati; le verifiche si svolgono a campione su almeno il 10% degli interventi. I tecnici verificatori devono essere scelti tra iscritti agli albi da almeno dieci anni e con esperienza comprovata, con criterio di rotazione.

Incarichi professionali e assistenza tecnica

La Regione promuove un’intesa con gli Ordini e Collegi professionali per definire compensi coerenti con le tariffe vigenti e modalità che garantiscano qualità e tempestività degli interventi.

È inoltre prevista assistenza tecnica regionale agli enti locali, con priorità per quelli con meno di 5.000 abitanti, per la predisposizione dei Programmi di Recupero, la progettazione di interventi integrati in aree ad alto rischio sismico e idrogeologico e la gestione delle procedure applicative. La Giunta può prevedere forme di incentivazione per il comando di personale presso gli enti locali prioritari.

Uffici competenti e copertura finanziaria

Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli uffici regionali responsabili dell’attuazione della legge.

La copertura finanziaria deriva dai finanziamenti richiamati dalla normativa statale e si basa sulle disponibilità del Programma finanziario regionale. Tale programma può essere variato per motivate ragioni, al fine di perseguire meglio gli obiettivi della legge.

Valutazione di attualità

La legge contiene numerosi termini iniziali ormai ampiamente scaduti e disciplina una specifica emergenza sismica riferita a eventi del 1998, nonché a eventi del 1990-1991. Per questo, pur restando rilevante come quadro storico-normativo, appare oggi sostanzialmente superata nella sua applicazione pratica.

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