L.R. Basilicata 51/2000
Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilita minore e della sentieristica in Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Basilicata, la programmazione, il recupero e la valorizzazione della viabilità storica, dei sentieri e della viabilità escursionistica di interesse ambientale. Prevede rete primaria e complementare, catasto regionale, segnaletica uniforme, divieti e autorizzazioni per gli interventi, sanzioni amministrative e finanziamento tramite fondi statali, regionali e comunitari. Non contiene una scadenza finale di efficacia.
Programmazione e disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata
Programmazione e disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata
La legge regionale definisce un quadro organico per recuperare, valorizzare e tutelare la viabilità storica e la sentieristica nel territorio della Basilicata. L’obiettivo è favorire l’escursionismo e forme di fruizione del territorio compatibili con l’ambiente, con attenzione alla sicurezza, ai valori naturalistici e alla promozione turistica a basso impatto.
Finalità e obiettivi
La Regione interviene per:
- recuperare la viabilità storica;
- promuovere la viabilità di interesse ambientale e i sentieri;
- realizzare infrastrutture correlate alla fruizione escursionistica.
Gli obiettivi dichiarati sono la frequentazione sicura degli ambiti montani e naturalistici, la tutela e valorizzazione di biotopi di pregio e geositi, nonché la diffusione di forme di turismo compatibili e a basso impatto ambientale.
Ambito della rete escursionistica di interesse ambientale
Costituiscono la rete viaria sussidiaria regionale, se ubicati fuori dai centri urbani, strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione. Tale rete è qualificata come viabilità escursionistica di interesse ambientale ed è assoggettata alla disciplina della legge.
Rete escursionistica di valenza regionale e rete complementare
Sono considerati di valenza regionale:
- gli itinerari escursionistici interni a parchi e aree protette;
- gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente esterni a tali aree, ma compresi nei piani paesistici;
- le vie dell’acqua, cioè laghi, fiumi e sorgenti minerali principali.
La rete primaria così individuata funge da riferimento per progettare e realizzare la rete complementare, intesa come insieme di sentieri, viabilità minore e itinerari di interesse locale.
Progettazione della rete di interesse regionale
La progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale è affidata alla Giunta regionale tramite i propri uffici, sentite Province, Comunità montane, enti parco e comuni interessati. Alla progettazione partecipano rappresentanti:
- del Corpo forestale;
- della delegazione regionale del C.A.I.;
- di associazioni operanti nella difesa e promozione dell’ambiente.
Se il progetto interessa territori di altre Regioni, l’Assessore competente promuove le necessarie intese secondo la disciplina statale richiamata dalla legge.
Progettazione della rete complementare e criteri di intervento
La rete escursionistica complementare è progettata e realizzata dai Comuni per il territorio comunale e dalle Comunità montane per i tratti che attraversano più comuni. Gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti coinvolti nella rete regionale e devono assumere come riferimento la rete di valenza regionale.
I criteri guida per gli itinerari includono:
- recupero di viabilità di interesse ambientale e di prevalente valore storico, paesaggistico, culturale o religioso;
- recupero di viabilità idonea a consentire un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura;
- recupero di viabilità o tratti dismessi o declassati di strade rotabili e ferrovie, per creare collegamenti alternativi per pedoni, cavalieri e ciclisti;
- recupero degli argini di fiumi e torrenti, nel rispetto della normativa vigente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale. Il progetto deve contenere relazione generale, relazione di settore su aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici, documentazione grafica-cartografica-fotografica e preventivo di spesa.
Le Comunità montane, inoltre, individuano specifici interventi nell’ambito dei piani annuali operativi e in conformità ai piani di assestamento forestale.
Approvazione dei progetti e effetti urbanistici
L’approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti relativi alla rete complementare vale come variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi della normativa statale richiamata, e la procedura si completa in sede comunale.
Programmazione annuale e finanziamento degli interventi
Entro febbraio di ogni anno la Giunta regionale approva il programma degli interventi, sentiti i soggetti coinvolti nella progettazione regionale, definendo:
- fonti di finanziamento;
- eventuali priorità;
- tempi e modalità di erogazione dei contributi;
- somme destinate agli interventi di diretta competenza regionale e ad azioni promozionali, divulgative e didattiche.
La Giunta verifica annualmente lo stato di attuazione della legge e presenta una relazione al Consiglio regionale.
Segnaletica, cartografia e opere accessorie
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con proprio atto la tipologia e le caratteristiche tecniche di cartografia e segnaletica della rete primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità e alla sosta.
Se i sentieri o la viabilità di interesse ambientale risultano segnalati in modo difforme, gli enti territorialmente competenti devono sostituire la segnaletica con quella approvata.
Interventi, autorizzazioni e limiti
Ogni intervento rientrante nelle azioni della legge è autorizzato dalla Giunta regionale mediante inserimento nel programma annuale, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale e con le norme di tutela paesistica e ambientale.
È vietato qualsiasi intervento sulla viabilità di interesse ambientale inserita nella rete escursionistica e su quella tutelata dalle leggi vigenti, salvo la manutenzione. In deroga, la Giunta regionale può autorizzare interventi per motivate e imprescindibili esigenze di pubblico interesse.
Divieti di circolazione e accesso ai tratti privati
I progetti per la costituzione della rete escursionistica devono indicare i tratti da precludere totalmente o parzialmente ai mezzi motorizzati, con specifica motivazione e con indicazione delle eventuali deroghe.
La segnaletica e le eventuali barriere fisiche sono a cura e spese del soggetto titolare del progetto e vanno collocate contestualmente alla segnaletica prevista dalla legge.
Nei tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto regionale e dichiarati di pubblico interesse, è consentito soltanto l’accesso e il transito per fini escursionistici, lungo la traccia viaria segnalata a norma della legge.
Catasto della rete escursionistica regionale
È istituito il catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale, che individua i percorsi dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta regionale in ragione delle loro funzioni e dei valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio.
Per l’inserimento nel catasto, i soggetti pubblici o privati che abbiano segnalato o intendano segnalare itinerari o reti sentieristiche devono trasmettere idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale decide sull’inserimento avvalendosi dei soggetti tecnici e sentite le associazioni ambientaliste indicate dalla legge.
Il catasto è depositato presso il Dipartimento Ambiente e Territorio ed è aggiornato previo parere dei soggetti coinvolti nella progettazione e valutazione.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni, tra cui:
- uso di segnaletica difforme da quella approvata;
- danneggiamento, alterazione o manomissione della segnaletica;
- danneggiamento delle opere per la percorribilità e la sosta;
- interventi non autorizzati sulla viabilità minore o di interesse ambientale, con obbligo di ripristino e risistemazione ambientale a carico del trasgressore;
- inosservanza delle disposizioni relative alla viabilità di uso privato.
La legge prevede anche il potere della Giunta regionale di disporre il ripristino d’ufficio con rivalsa delle spese.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti annualmente con fondi statali e regionali, oltre che con risorse comunitarie destinate a forestazione, difesa dell’ambiente e del suolo, nonché sviluppo rurale e turistico delle aree montane e boscose.
Portata temporale e attualità della disciplina
La legge non prevede un termine finale di efficacia, ma disciplina un sistema di programmazione, catasto, segnaletica e interventi tuttora strutturalmente utile per la gestione della sentieristica regionale. Gli adempimenti con termini già decorrenziali iniziali, come quello dei sei mesi per la definizione della segnaletica, hanno natura storicamente esaurita; restano invece attuali la disciplina sostanziale della rete, delle autorizzazioni, del catasto e delle sanzioni.
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