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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29134/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato per cessioni di sostanze stupefacenti compiute tra il 27 marzo e il 7 giugno 2024, il Tribunale ha riqualificato i fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha condannato l'imputato a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 980 di multa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, formalmente, violazione di legge: secondo il ricorrente, la riqualificazione nel cosiddetto piccolo spaccio era indebita perché i dati fattuali emersi in giudizio - durata temporale delle condotte, numero delle cessioni, flusso di denaro e varietà delle sostanze cedute - sarebbero stati incompatibili con la lieve entità, avendo la condotta una significativa potenzialità offensiva. La Corte rileva però che le doglianze investono in realtà la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza di merito, quindi questioni di fatto non proponibili in cassazione come violazione di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso, pur formalmente qualificato come denuncia di violazione di legge, fosse sostanzialmente diretto a censurare la motivazione e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Ha quindi applicato il principio secondo cui, quando un'impugnazione proposta come ricorso per cassazione si risolve in una critica alla valutazione delle prove su questioni di fatto, essa deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come base della riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità del traffico/spaccio di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la censura del P.G. mira a contestarne i presupposti fattuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    la Corte osserva che le doglianze, pur formalmente inquadrate come violazione di legge, attengono in sostanza a un vizio di motivazione e alla rivalutazione del fatto.

  • art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    viene applicato il meccanismo di conversione del ricorso per cassazione in appello quando il mezzo di impugnazione, per contenuto effettivo, non è quello ordinario ma quello impropriamente proposto come ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando un atto di impugnazione è formalmente proposto come ricorso per cassazione per violazione di legge, ma in sostanza contesta la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, il giudice di legittimità deve qualificare la doglianza per il suo effettivo contenuto.
  • Se l'impugnazione investe questioni di mero fatto, la censura è improponibile in cassazione e deve essere trattata secondo il mezzo di gravame ordinario, con conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
  • La verifica sulla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quando si fonda su durata delle condotte, numero delle cessioni, entità del denaro e varietà delle sostanze, richiede una valutazione eminentemente fattuale non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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