Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 24/11/2023 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato a Falavigna la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di autoriciclaggio. Il difensore ha censurato: 1) la qualificazione come "operazioni finanziarie" e come reinvestimento delle vendite di valuta e del pacchetto azionario Tesla (sostenendo che si trattò di vendite con accredito sul conto di Falavigna e successivo trasferimento ai conti della partner, quindi di disinvestimento e non di reinvestimento intestato a terzi); 2) la mancata e illogica motivazione circa il pericolo di reiterazione (recidiva), posto che molte operazioni sarebbero state possibili solo con la collaborazione della compagna, poi detenuta; 3) l'erronea valutazione secondo cui le tradizionali operazioni bancarie sarebbero di per sé attività finanziarie idonee a integrare l'autoriciclaggio; 4) l'irragionevolezza della scelta della custodia cautelare in carcere come unica misura idonea.
La decisione
Il ricorso è rigettato come infondato. La Corte di Cassazione condivide la valutazione del Tribunale: dalle dichiarazioni della coindagata emerge che Falavigna ha diretto trasferimenti e operazioni (anche cambio di valute e compravendita di titoli) effettuate con finalità di lucro sfruttando oscillazioni di mercato, che il Tribunale ha correttamente qualificato come operazioni assimilabili a investimenti/attività finanziarie rientranti nella fattispecie di autoriciclaggio. La Corte richiama la giurisprudenza sul significato dell'art. 648-ter.1 c.p. (finalità di "congelamento" delle utilità del reato) e ribadisce che in sede di misure cautelari è sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare un giudizio di probabilità qualificata; inoltre ritiene che il pericolo di reiterazione sia provato dalla capacità dell'indagato di impartire istruzioni anche da carcere. Conseguentemente il provvedimento di custodia cautelare è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con applicazione dell'art. 28 Reg. esec. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
La norma mira a "congelare" le utilità economiche derivanti da reato impedendo la reimmissione nel circuito economico; punisce impiego, sostituzione e trasferimento in attività economiche o finanziarie e esclude la punibilità solo per le condotte di esclusivo godimento personale.
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari: la censura è recepita solo se concerne la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Richiama che i criteri probatori per il giudizio di merito sono più rigorosi rispetto a quelli richiesti per l'adozione di misure cautelari; in fase cautelare è sufficiente un giudizio di probabilità qualificata sugli indizi.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Citato dalla difesa come norma che disciplina l'onere motivazionale e la configurabilità delle esigenze cautelari (la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione così prospettata dalla difesa).
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure; la Corte non ha accolto le eccezioni mosse sul punto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che chi propone un ricorso infondato sia condannato alle spese del procedimento; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Applicata perché l'esecuzione della misura consegue alla decisione della Corte; disciplina aspetti esecutivi collegati alla decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell'autoriciclaggio rilevano non solo i trasferimenti diretti a terzi ma anche le operazioni che configurano un reinvestimento in attività economiche o finanziarie (es. compravendita di valute sfruttando il cambio, negoziazione di titoli) perché tali operazioni reimmettono la utilità illecita nel circuito economico.
- La mera vendita di beni o titoli e l'accredito del ricavato su conto dell'autore del reato non escludono l'autoriciclaggio se le operazioni successive dimostrano finalità di investimento o trasferimento per occultare l'origine illecita.
- Distinzione tra disinvestimento e reinvestimento: se la vendita produce ricavi poi destinati a investimenti o trasferimenti con funzione di appropriarsi o integrare profitto illecito, può configurarsi autoriciclaggio; se invece il denaro è utilizzato esclusivamente per godimento personale, la fattispecie può essere esclusa (comma 4 dell'art. 648-ter).
- In sede di misure cautelari la soglia probatoria è più bassa rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario che fornisca una probabilità qualificata di responsabilità e di esigenze cautelari.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi anche sulla capacità del soggetto di impartire istruzioni o continuare condotte illecite dall'interno del carcere; la detenzione di complici non elimina automaticamente il pericolo se sussistono elementi che mostrano la continuità dell'attività delinquenziale.
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non rientra nelle sue funzioni una rivalutazione di merito degli indizi.
- Chi propone ricorso infondato in materia cautelare può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, se la misura viene eseguita in conseguenza della decisione della Corte, trovano applicazione norme esecutive come l'art. 28 del Regolamento di esecuzione.
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