Cassazione Civile, Ordinanza n. 02681/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro, in misura fissa, su una sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato al pagamento di compensi professionali. Secondo l'Ufficio, oltre all'imposta dovuta per il provvedimento giudiziario, la sentenza doveva essere tassata anche come atto contenente l'enunciazione del contratto di patrocinio professionale sottostante, perché il titolo giudiziale avrebbe già indicato in re ipsa gli elementi identificativi del rapporto contrattuale enunciato. Il contribuente aveva impugnato l'avviso e la CTR aveva escluso la tassazione per enunciazione, rilevando che nella sentenza non risultavano elementi sufficienti per identificare il negozio sottostante. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1, 3, 5, 22 e delle tariffe, sostenendo che la condanna al pagamento dei compensi professionali presupponeva necessariamente l'enunciazione del contratto di patrocinio e che la sentenza tassata conteneva tutti gli elementi per applicare l'imposta. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale tardivo contro la compensazione delle spese e contro alcune statuizioni della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla insufficienza degli elementi identificativi dell'atto enunciato. La Corte ha richiamato il principio per cui la tassazione per enunciazione presuppone un espresso richiamo, nell'atto registrato, al negozio enunciato, con indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi, tali da consentirne l'identificazione senza accertamenti extratestuali. Ha inoltre ritenuto inefficace il ricorso incidentale tardivo del contribuente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
La tassazione per enunciazione richiede che l'atto registrato richiami espressamente il negozio enunciato e ne contenga gli elementi identificativi essenziali; non basta un riferimento indiretto o desumibile solo da elementi extratestuali.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 3, 5, 40
Sono richiamati dall'Agenzia a fondamento della pretesa impositiva e della disciplina dell'imposta di registro applicabile all'atto giudiziario e all'eventuale atto enunciato.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 Tariffa, parte prima, art. 8; parte seconda, art. 1, lett. b)
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la debenza dell'ulteriore imposta fissa in relazione all'enunciazione del contratto sottostante.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'Agenzia invoca il contenuto essenziale della sentenza per sostenere che il titolo giudiziale conteneva già tutti gli elementi del rapporto negoziale sottostante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso principale, ma la Corte rileva che la censura si risolve in realtà in una contestazione dell'accertamento di fatto.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
È richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese e la necessità di una motivazione non generica e ancorata a presupposti tipici.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
È richiamato in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
È invocato nel ricorso incidentale come parametro di nullità della sentenza per pretesa ultrapetizione o pronuncia oltre il devolutum.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude il presupposto per l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione statale e, comunque, in relazione a un ricorso incidentale divenuto inefficace.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 presuppone un espresso richiamo all'atto o al negozio enunciato, tale da consentirne l'identificazione completa e autonoma sulla base del solo testo dell'atto registrato.
- Se l'atto registrato non contiene tutti gli elementi costitutivi del negozio enunciato, non è sufficiente che da esso si possa soltanto inferire l'esistenza di un rapporto giuridico: occorre una enunciazione chiara e autosufficiente.
- La verifica circa l'esistenza di un'enunciazione tassabile è questione di accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non può essere sovvertita sotto la veste di violazione di legge se la censura mira solo a rivalutare il contenuto dell'atto.
- Il vizio di violazione di legge ricorre quando si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta integra semmai un limite sindacabile nei ristretti confini del vizio motivazionale.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente mancato esame delle censure incidentali.
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