Cassazione Penale, Sentenza n. 28414/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ispezione del 10/01/2022 sostenendo l'abnormità del provvedimento per violazione dell'art. 244 c.p.p.: l'ispezione era stata disposta su una copia forense estratta dall'iPhone 11 Pro del ricorrente senza che fosse effettuato accertamento sull'integrità o alterazione della copia. Inoltre il ricorrente ha richiamato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro sul dispositivo, deducendo l'illegittimità dell'estrazione della copia forense e sostenendo che il provvedimento impugnato fosse un tentativo di eludere l'ordine di restituzione del dispositivo e delle copie forensi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il decreto di ispezione adottato ai sensi degli artt. 244 e ss. c.p.p. non ha natura decisoria né incide sulla libertà personale e quindi non è sindacabile in cassazione, salvo che sia qualificabile come atto abnorme. La presunta abnormità dedotta dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata poiché il provvedimento, da un punto di vista funzionale, non ha determinato alcuna istanza processuale e il vizio probatorio va dedotto nella sede propria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 244 cod. proc. pen.
Il decreto di ispezione previsto dall'art. 244 c.p.p. non ha natura decisoria e pertanto, di regola, non è impugnabile in cassazione; è sindacabile solo se qualificabile come atto abnorme.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
La Corte segnala che il procedimento si è svolto ai sensi di tale norma, richiamandone l'applicabilità procedurale al caso.
Cass. Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018 (Bardi), Rv. 273352
Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Bardi, Rv. 273352
Precedente secondo cui il decreto di ispezione, non essendo atto decisorio, non è normalmente impugnabile in cassazione salvo che sussista un'apprezzabile abnormità.
Cass. Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000) (Magnani), Rv. 215094
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215094
Giurisprudenza indicata per il principio che un provvedimento strutturalmente inserito nell'ordinamento e senza natura decisoria non determina implicazioni processuali tali da renderlo impugnabile in cassazione; eventuali vizi probatori devono essere dedotti nella sede propria.
Massime di principio
- I decreti di ispezione ai sensi dell'art. 244 c.p.p. sono, di norma, non ricorribili in cassazione perché privi di natura decisoria; l'impugnazione in cassazione è ammessa solo se risulti un'atto abnorme chiaramente configurabile.
- Se si contesta la regolarità di una copia forense (integrità, alterazione, catena di custodia), tale questione va solitamente dedotta nella sede competente per la valutazione probatoria (es. nel giudizio di merito o con i rimedi incidentali appropriati), non in cassazione contro il mero decreto di ispezione.
- In presenza di un provvedimento di annullamento di perquisizione/sequestro da parte del giudice, per ottenere la restituzione del dispositivo o delle copie bisogna agire con i rimedi previsti (es. esecuzione dell'ordine di restituzione, impugnazioni del provvedimento originario) piuttosto che proporre ricorso per cassazione contro un decreto di ispezione che non è decisorio.
- La qualificazione di un atto come 'abnorme' richiede argomentazione solida e non meramente assertiva; se ritenuta manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni.
- Prima di proporre un ricorso in cassazione, è opportuno valutare la natura formale e funzionale del provvedimento impugnato e scegliere il rimedio processuale adeguato (impugnazione di merito, istanze incidentali, opposizione all'esecuzione, ecc.).
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