Cassazione Penale, Sentenza n. 38383/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti). Il ricorso articolava cinque motivi: (1) error in procedendo per mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. di Napoli (si sosteneva invece la competenza del Tribunale di Napoli Nord) e contestazione dell'interpretazione dell'art. 458, comma 1 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato atipico; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la condanna su dichiarazioni di correo (i fratelli Tammaro) ritenute non adeguatamente valutate e non riscontrate da elementi oggettivi esterni; (3) assenza di motivazione sull'aumento di pena per recidiva; (4) motivazione apparente in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche; (5) carenza di motivazione sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'interpretazione dell'art. 458, comma 1 c.p.p., confermando l'orientamento secondo cui, nel giudizio abbreviato atipico (richiesta dopo decreto di giudizio immediato), l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta con la richiesta di abbreviato; in mancanza è tardiva e non può essere rilevata d'ufficio. Sul secondo motivo e sui restanti, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancato confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorrente non ha argomentato specificamente rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione d'appello (valutazione della attendibilità e dei riscontri delle dichiarazioni dei fratelli Tammaro, motivazione sulla recidiva, esclusione delle attenuanti e commisurazione della pena). Conseguentemente la sentenza di condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale applicata quale fattispecie contestata (traffico/detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti). La Corte conferma la condanna per tale fattispecie sulla base della valutazione delle prove.
Codice di procedura penale, art. 458, comma 1
Interpretato alla luce della giurisprudenza consolidata: nel giudizio abbreviato "atipico" (richiesta dopo il decreto di giudizio immediato) l'imputato puo' eccepire l'incompetenza territoriale soltanto al momento della richiesta di abbreviato; in mancanza l'eccezione e' tardiva, non puo' essere proposta successivamente e il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis
Disciplina la preclusione di questioni sulla competenza territoriale quando il rito abbreviato sia richiesto in udienza preliminare; richiamata dall'art. 458 per l'abbreviato atipico e ritenuta applicabile nel senso di precludere la deduzione successiva della eccezione di incompetenza.
Codice di procedura penale, art. 21, commi 2 e 3
Richiama i termini di decadenza per la proposizione o l'eccezione dell'incompetenza per territorio e per connessione; usata dalla Corte per inquadrare la disciplina delle eccezioni di incompetenza.
Codice di procedura penale, art. 491, comma 1
Richiamato come termine alternativo di decadenza quando manca l'udienza preliminare; rilevante nel confronto sulle preclusioni procedurali.
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti di cui il ricorrente invocava l'applicazione; la Corte d'appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti, motivazione ritenuta congrua e non contestata adeguatamente in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale sanzione nella misura di euro 3.000,00 valutandola equa.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 25, 111
Richiamati dall'imputato come presunte violazioni derivanti dall'interpretazione dell'art. 458 c.p.p.; la Corte ha ritenuto tali dubbi di legittimità costituzionale manifestamente infondati, aderendo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato atipico (richiesta dopo decreto di giudizio immediato) l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata con la stessa richiesta di rito abbreviato; se non proposta in quel momento, è considerata tardiva e non può poi essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- La Corte di Cassazione esige che i motivi di ricorso si confrontino puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o prive di un confronto diretto con le argomentazioni del giudice di merito sono destinate all'inammissibilità.
- Le dichiarazioni di correo possono essere utilizzate come prova se sono reciprocamente riscontranti nel loro nucleo essenziale, dotate di intrinseca attendibilità e, possibilmente, corroborate da elementi oggettivi esterni; divergenze su dettagli circostanziali non annullano automaticamente la valenza probatoria.
- Per contestare in Cassazione la valutazione della prova o la motivazione su circostanze attenuanti, recidiva o commisurazione della pena, è necessario indicare concretamente i vizi logico-giuridici e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito; semplici affermazioni di insufficienza motivazionale senza precisazioni non sono sufficienti.
- L'interesse pubblico alla speditezza del processo può giustificare preclusioni procedurali (come quella sulla competenza territoriale nel rito abbreviato atipico), e le questioni di compatibilità costituzionale sollevate contro tali preclusioni devono superare l'orientamento consolidato della giurisprudenza per essere ritenute fondate.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima della proposizione.
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