Cassazione Penale, Sentenza n. 12649/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbero Stefano impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta; il ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La Cassazione rileva che il motivo è in gran parte riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito e, pertanto, inadmissibile per mancata specifica critica delle argomentazioni sottostanti. Tuttavia la Corte annulla d'ufficio la parte relativa alla durata delle pene accessorie perché la disciplina (art. 216, ultimo comma, legge fall.) è stata dichiarata incostituzionale nella parte che prevedeva una durata fissa di dieci anni (Corte Cost., n. 222/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda le censure di merito riproduttive. Ha però annullato, d'ufficio, la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari applicate per la durata fissa di dieci anni, ritenuta illegale in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018. Il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la nuova determinazione della durata delle pene accessorie, avendo le Sezioni Unite (Sez. U., n. 28910/2019, Suraci) stabilito che tale rideterminazione spetta al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
La norma prevedeva l'applicazione delle pene accessorie per la durata fissa di dieci anni in caso di bancarotta fraudolenta; la Corte Costituzionale (n. 222/2018) ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva la durata fissa, con effetto di rendere illegale la statuizione che applica automaticamente i dieci anni anziché "fino a dieci anni"
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, nella parte che prevedeva la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie, imponendo che la durata sia determinabile fino a dieci anni e non automaticamente fissata
Sezioni Unite, Cassazione, n. 28910 del 28 febbraio 2019 (Suraci)
Ha stabilito che la rideterminazione della durata delle pene accessorie, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità, è compito del giudice di merito; pertanto la Cassazione annulla e rinvia al giudice di merito per il nuovo esame
Massime di principio
- Un motivo di ricorso che riproduce censure già esaminate in sede di merito e non fornisce critica specifica alle argomentazioni della sentenza è generalmente dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale può rendere illegittima una statuizione penale divenuta conforme al testo normativo precedente: la Corte di Cassazione può annullare d'ufficio la parte della sentenza che applica la norma incostituzionale.
- Quando la Corte Costituzionale modifica o elimina un automatismo sanzionatorio (es. durata fissa di una pena accessoria), la rideterminazione della durata spettante in concreto è compito del giudice di merito e non della Cassazione; la Corte Suprema rinvia quindi il caso al giudice di merito competente.
- Il ricorrente può ottenere un successo parziale anche se il ricorso è in massima parte inammissibile, laddove sussistano profili di illegittimità sopravvenuti d'ordine pubblico (es. incostituzionalità) che giustificano l'intervento d'ufficio della Corte.
- In situazioni analoghe è opportuno che il giudice di merito riesamini le pene accessorie alla luce della normativa ricostituita dalla Consulta e motivi specificamente la nuova determinazione entro i limiti consentiti dalla pronuncia costituzionale ("fino a dieci anni" anziché durata fissa).
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