Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4592/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del decreto prot. n. 0200151 del 23/04/2025, notificato al ricorrente in data 28/04/2025, con cui il Ministero della Difesa ha decretato in modo illegittimo, ingiusto ed illogico la decadenza dalla ferma VFI del ricorrente De Furia iniziata il 14/01/2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale - e per la reintegrazione del ricorrente alla ferma VFI, iniziata in data 14.1.2025 e fino alla naturale scadenza.

Giustizia amministrativa202507343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dalla ferma iniziale VFI, con efficacia retroattiva, fondato sulla ritenuta mendacità della dichiarazione relativa al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare VFI)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vincitore del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell'Esercito Italiano e incorporato dal 14 gennaio 2025, è stato dichiarato decaduto dalla ferma con decreto del 23 aprile 2025. Il Ministero aveva contestato la dichiarazione resa nella domanda di concorso circa il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, ritenendola mendace e rilevando la mancata produzione dell'attestazione di equipollenza del titolo estero. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, del principio di partecipazione e del contraddittorio, nonché difetto di istruttoria, per avere l'Amministrazione disatteso le memorie e la documentazione trasmesse anche tramite il padre, senza considerare che il ricorrente aveva aderito ai relativi contenuti; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere valutato il diploma conseguito presso una scuola inglese; ulteriore difetto di istruttoria per l'omessa considerazione dei documenti prodotti nel procedimento. Nel giudizio il ricorrente ha depositato l'attestazione di equipollenza rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale il 19 giugno 2025, che riconosceva il titolo estero come equipollente a un diploma italiano, dimostrando così il possesso sostanziale del requisito già alla data della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di decadenza. Ha ritenuto illegittimo l'approccio formalistico del Ministero, che aveva escluso dalla valutazione le memorie trasmesse dal padre del ricorrente, pur risultando l'adesione dell'interessato ai relativi contenuti e pur essendo stata tempestivamente rappresentata la peculiarità del percorso scolastico estero. In base al dovere di leale collaborazione e ai poteri di soccorso istruttorio attribuiti al responsabile del procedimento dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o una ratifica al militare e assegnare un termine congruo per completare la documentazione, tenuto conto delle difficoltà di reperimento e legalizzazione del titolo estero e della condizione del ricorrente, impegnato nei primi mesi di addestramento. Il Collegio ha inoltre accertato che il diploma estero integrava pienamente, e in modo sovrabbondante, il requisito richiesto dal bando. L'attestazione di equipollenza acquisita nel giugno 2025 non costituiva integrazione postuma del requisito, poiché la certificazione ha natura dichiarativa e accerta una situazione preesistente: il titolo era stato conseguito nel 2021, prima della partecipazione al concorso. Quanto alla dichiarazione non veritiera, il TAR ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 presuppone una falsità causalmente determinante, in modo diretto ed effettivo, per l'attribuzione del beneficio. Poiché il requisito sostanziale esisteva, la dichiarazione errata non aveva efficacia escludente né aveva determinato l'ammissione alla selezione. Per effetto conformativo della pronuncia, il ricorrente deve considerarsi definitivamente riammesso alla ferma fino al suo completamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. f), bando di reclutamento VFI

    aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

    Il requisito scolastico richiesto dal bando risultava sostanzialmente posseduto dal candidato in forza del titolo estero, successivamente dichiarato equipollente a un titolo italiano di livello superiore.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione imponevano all'Amministrazione di considerare le deduzioni dell'interessato e la documentazione da lui prodotta o trasmessa tramite il padre, senza un formalismo irragionevole.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e… ordinare esibizioni documentali

    Il responsabile del procedimento avrebbe dovuto utilizzare i poteri di soccorso istruttorio per chiarire la provenienza delle memorie, acquisire una ratifica o altra dichiarazione adesiva del militare e completare la verifica documentale.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    la “non veridicità del contenuto” comporta la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”

    La decadenza non consegue automaticamente a qualsiasi inesattezza dichiarativa, ma richiede che la falsità abbia inciso causalmente, direttamente ed effettivamente, sull'attribuzione del beneficio. Se il requisito sostanziale esisteva già, l'errore dichiarativo non è escludente.

Massime di principio

  • La decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 presuppone che la dichiarazione non veritiera abbia avuto efficacia causale, diretta ed effettiva sull'attribuzione del beneficio; non è sufficiente una qualsiasi inesattezza formale quando il requisito sostanziale esisteva già al momento della domanda.
  • L'attestazione amministrativa di equipollenza di un titolo di studio estero ha natura dichiarativa e accerta una situazione preesistente; la sua acquisizione successiva alla domanda o al provvedimento non integra necessariamente postumamente il requisito, se il titolo era già stato conseguito entro il termine previsto.
  • Nel procedimento destinato a incidere negativamente sulla posizione di un privato, l'Amministrazione deve applicare il principio di leale collaborazione e non può disattendere per mero formalismo memorie e documenti trasmessi da un familiare, quando risulti l'adesione dell'interessato ai relativi contenuti.
  • Il responsabile del procedimento deve utilizzare i poteri di soccorso istruttorio previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 per chiarire la provenienza di dichiarazioni o istanze, acquisire eventuali ratifiche e consentire il completamento della documentazione quando ciò sia agevole e rilevante per la decisione.
  • La partecipazione procedimentale effettiva richiede l'assegnazione di un termine congruo per produrre documenti complessi o provenienti dall'estero, ove le difficoltà oggettive di reperimento, traduzione ed equipollenza siano state tempestivamente rappresentate all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.