Cassazione Penale, Sentenza n. 51606/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Udine dell 06/12/2022, nella quale a Piani veniva applicata la pena concordata per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992) e, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente per anni 2 e mesi 6. Il difensore ha articolato due motivi: 1) violazione di legge per aver applicato la sospensione della patente sulla base della formale intestazione del veicolo a terzi (moglie), nonostante il ricorrente sostenesse che il veicolo fosse stato pagato con un finanziamento le cui rate venivano corrisposte da un conto cointestato ai coniugi e fosse di fatto in uso esclusivo al Piani; 2) vizio di motivazione per carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita, rilevando che il giudice si sarebbe limitato al dato formale senza considerare e confutare le deduzioni difensive sulla reale appartenenza del veicolo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha confermato che, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), rileva la titolarita formale del veicolo o l'esistenza di diritti reali di godimento da parte di terzi; la mera utilizzazione, il pagamento in parte tramite provvista del conducente o la contribuzione al finanziamento non incidono sulla nozione di 'appartenenza' se non documentati come diritti reali. Inoltre il ricorrente non ha prodotto documentazione probatoria circa il pagamento e la titolarita effettiva. Sul secondo punto la motivazione della sentenza di merito e' stata ritenuta sintetica ma adeguata: il giudice ha indicato il criterio formale dell'appartenenza a terzi e ha motivato la durata della sospensione richiamando elementi di gravita quali il tasso alcolemico e l'orario notturno. In conseguenza il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente si applica quando il veicolo utilizzato appartiene a terzi nel senso tecnico della proprieta o di diritti reali di godimento. Non e' sufficiente la mera utilizzazione o il contributo al pagamento se non emergono diritti reali a favore del conducente
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che e' il procedimento da cui deriva la sentenza impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di legge e vizio di motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole di sintesi e articolazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamate per l'esposizione del ricorso
Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012 (P.M. in proc. Sforza e altro)
Giurisprudenza di legittimita richiamata per precisare la nozione tecnica di 'appartenenza' che comprende proprieta e diritti reali ma esclude la mera disponibilita o utilizzazione basata su fonte giuridica legittima
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (P.G. c/Melzani)
Orientamento che ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento se si censura l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative
Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019 (Bruna)
Precedente che conferma l'ammissibilita del ricorso per cassazione per vizio di motivazione relativo a sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Norme richiamate riguardanti lo svolgimento del procedimento in udienza camerale secondo le modalita emergenziali previste per il periodo indicato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla discussione sulla possibilita di impugnare elementi autonomi come le sanzioni amministrative accessorie, spiegando perche non osta all'ammissibilita del ricorso per vizio di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c, conta la titolarita formale del veicolo o l'esistenza di diritti reali di terzi; la mera utilizzazione o il contributo al pagamento non modificano automaticamente la nozione di appartenenza
- Se il ricorrente vuole escludere la rilevanza della intestazione formale del veicolo deve fornire documentazione specifica e probatoria che dimostri l'esistenza di diritti reali diversi o altra titolarita effettiva sul bene
- Il ricorso per cassazione e' ammissibile anche avverso sentenze di patteggiamento quando si censurano l'erronea applicazione di sanzioni amministrative o vizi di motivazione relativi alle stesse
- La motivazione della sentenza di merito puo' essere sintetica ma deve essere adeguata: il richiamo a elementi che giustificano la durata della sanzione (es. tasso alcolemico, orario) e l'indicazione del criterio usato (titolarita formale) sono generalmente sufficienti
- In situazioni analoghe, prima di impugnare, e' opportuno raccogliere e produrre prove documentali (contratti di acquisto, atti di finanziamento, prova di intestazione effettiva, titoli di proprieta o di godimento) che possano dimostrare una differente situazione giuridica del veicolo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →