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Ordinanza

Ordinanza n. 2039/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Acireale sull’istanza, presentata in data 16 marzo 2017, finalizzata a ottenere la riclassificazione delle zone interessate da vincoli espropriativi decaduti.

Giustizia amministrativa201701531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune su un’istanza di riclassificazione urbanistica a seguito della decadenza di vincoli espropriativi, nella fase di esecuzione della sentenza che aveva ordinato di provvedere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo l’adozione delle misure necessarie per la piena esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2846/2017, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio del Comune sull’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà, censita al foglio 52, particelle 726 e 338. Il ricorrente ha dedotto che, dopo l’insediamento del commissario ad acta, il procedimento di valutazione ambientale strategica era stato archiviato dal Dipartimento regionale per incompletezze e irregolarità documentali, ma che il commissario aveva comunque adottato una variante al PRG attribuendo alle particelle destinazioni in parte C3 e in parte a parcheggio, lasciando invariata la porzione in zona E. Secondo il ricorrente, l’esecuzione non poteva considerarsi conclusa perché mancava la preventiva VAS. Il Comune ha chiesto il rinvio della camera di consiglio, rappresentando di avere riattivato il procedimento ambientale e sostenendo che la variante non poteva prescindere dalla VAS; ha inoltre riferito che il Dipartimento regionale aveva revocato l’archiviazione e sollecitato la presentazione di una nuova istanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto eseguita la sentenza del 2017, poiché il commissario ad acta aveva adottato la deliberazione di riclassificazione dell’area, assegnando nuove destinazioni urbanistiche alle particelle interessate. Il Collegio ha riconosciuto che la deliberazione era stata adottata, allo stato, senza la preliminare valutazione ambientale strategica e presentava quindi un profilo di illegittimità per omissione di una fase procedimentale. Tuttavia, tale profilo è stato ritenuto irrilevante nella fase di esecuzione, perché la deliberazione commissariale non era stata impugnata né annullata in autotutela: l’atto, pertanto, era pienamente efficace e soddisfaceva integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, avendo attribuito all’area una nuova destinazione urbanistica. L’attivazione del Comune per porre rimedio all’omissione della VAS non incideva sulla già intervenuta esecuzione della sentenza. L’istanza di esecuzione è stata quindi rigettata; le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La fase di esecuzione del giudicato mira a verificare l’effettiva conformità dell’attività amministrativa al comando giudiziale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto soddisfatto il comando mediante l’adozione della variante urbanistica.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza o nell’incidente di esecuzione il giudice valuta se l’amministrazione abbia dato esecuzione alla decisione; non è stata individuata nel testo una specifica ulteriore misura da adottare.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esecuzione di una sentenza che imponga all’amministrazione di provvedere sulla riclassificazione urbanistica di un’area, l’adozione di un atto che attribuisca effettivamente una nuova destinazione urbanistica soddisfa il comando giudiziale, anche se l’atto presenta vizi relativi all’omissione di una fase procedimentale preliminare, purché l’atto non sia stato impugnato o annullato in autotutela e resti quindi efficace.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve distinguere tra l’effettiva esecuzione del comando giudiziale e la legittimità dell’atto adottato in esecuzione: un eventuale vizio di legittimità dell’atto non impugnato non impedisce di riconoscere l’avvenuta esecuzione quando l’atto abbia concretamente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L’attivazione successiva dell’amministrazione per sanare o completare una fase procedimentale omessa non elimina l’efficacia dell’atto già adottato né impedisce di considerare eseguita la sentenza, salvo che l’atto sia stato rimosso o perda efficacia secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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