Sentenza del 12/12/2022 n. 36134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di Euro 3.325,00 sostenendo la non imponibilità dei contributi versati a un fondo aziendale di previdenza complementare. L'Amministrazione sosteneva che la previdenza complementare fosse facoltativa e che, secondo la normativa vigente ratione temporis (D.P.R. 917/1986, art. 48, comma 2, lett. a), non sono esenti dal reddito i contributi versati in assenza di obbligo di legge, per cui l'intera somma erogata dal fondo doveva concorrere a formare la base imponibile. I giudici di merito avevano invece accolto il ricorso del contribuente calcolando la tassazione al netto dei contributi deducibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Ha affermato che le prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare istituiti da istituti bancari a favore del personale, se derivanti da accordi aziendali e di natura facoltativa, costituiscono reddito assimilabile alla "pensione integrativa" ma vanno tassate includendo anche i contributi versati dal dipendente; soltanto i contributi obbligatori per legge restano esclusi dalla formazione del reddito. La Corte ha condannato l'intimato (il contribuente) al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. a)
art. 48, comma 2, lett. a) (nel testo vigente ratione temporis fino al 31/12/2003)
I contributi previdenziali e assistenziali non concorrono a formare il reddito solo se versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a fondi di previdenza complementare stabiliti per accordo aziendale, essendo facoltativi, concorrono invece a formare la base imponibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2
Le erogazioni da fondi di previdenza complementare in favore dell'ex dipendente vanno inquadrate nella categoria della "pensione integrativa" cui il beneficiario ha rinunciato, e pertanto soggette al medesimo regime fiscale previsto per tali prestazioni.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 7
Richiamata come parte della disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie; contribuisce al quadro normativo che distingue tra previdenza obbligatoria e complementare.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17
Norme citate a supporto della disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche e del calcolo dell'imponibile in relazione alla forma e natura delle erogazioni.
Massime di principio
- Le prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare istituiti da accordi aziendali e di natura facoltativa vanno generalmente incluse nella base imponibile del beneficiario, comprendendo anche i contributi versati dal lavoratore.
- Solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, cioè imposti da disposizioni di legge, sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile; i contributi volontari o contrattuali non godono di tale esclusione.
- Se si contesta la tassazione di una prestazione pensionistica integrativa erogata da un fondo aziendale, la linea giurisprudenziale dominante richiede di verificare la natura obbligatoria o volontaria dei contributi (norma di legge vs. accordo aziendale) per stabilire l'esclusione o l'inclusione nella base imponibile.
- In casi simili è utile produrre documentazione chiara sull'origine e sulla natura giuridica del fondo (disposizioni di legge, contratto collettivo, accordo aziendale) e valutare anticipatamente il rischio fiscale legato ai contributi non obbligatori.
- Le decisioni di merito che consentono il difalco dei contributi versati dal lavoratore possono essere cassate se contrastano con il principio secondo cui soltanto i contributi obbligatori sono fiscalmente esclusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 454 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 255 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 3833 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 3834 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 3835 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 dic 2022Sentenza del 12/12/2022 n. 3841 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →