Cassazione Penale, Sentenza n. 23398/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'istanza originaria era stata dichiarata inammissibile perché non corredata da documento di identità e l'interessato risultava identificato solo tramite fotosegnalamento/C.U.I., con conseguente incertezza sulle esatte generalità e impossibilita di verificare le condizioni reddituali dichiarate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando i precedenti provvedimenti del Tribunale che avevano ritenuto indispensabile la certezza dell'identità anagrafica per procedere agli accertamenti sul requisito di non abbiente. La Corte ha però rilevato la tempestività del ricorso. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Regolamento patrocinio a spese dello Stato)
Articoli 78, 79, 93 e 99 richiamati: l'istanza di ammissione deve contenere generalita e autocertificazione dei redditi; l'incertezza sulle generalita rende l'istanza inammissibile; l'art.93 consente il ricevimento dell'istanza tramite il direttore del carcere ma non esonera dall'obbligo di certezza anagrafica.
Codice di procedura penale
L'art.123 c.p.p. è richiamato per gli effetti dell'autenticazione tramite la direzione carceraria; l'art.616 consente la condanna alle spese processuali in cassazione.
D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313
Disciplina il Codice Univoco Identificativo (C.U.I.) basato su rilevamento dattiloscopico: il C.U.I. prova l'identità fisica ma non l'identità anagrafica, perciò non supplisce al documento d'identità ai fini dell'istanza di patrocinio.
D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150
Richiamo alla disciplina del procedimento speciale per la liquidazione degli onorari (artt. 702 bis e ss. c.p.c.): la Corte precisa che alcune regole processuali speciali non si applicano al termine per proporre il ricorso contro l'inammissibilità, richiamando i principi del processo penale.
Artt. 702 bis e ss. c.p.c.
Richiamati come riferimento alla disciplina speciale sugli onorari, ma la Corte chiarisce che il procedimento di patrocinio segue i principi del processo penale per aspetti essenziali quali i termini di impugnazione.
Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione all'assenza di giustificazione per non escludere una sanzione pecuniaria nel caso di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per consentire i conseguenti accertamenti reddituali è necessaria la certezza dell'identità anagrafica del richiedente; la sola identificazione fisica tramite fotosegnalamento o C.U.I. non è sufficiente.
- La trasmissione dell'istanza tramite il direttore del carcere soddisfa il requisito di autenticazione, ma non sostituisce la prova documentale delle generalità ove sussista dubbio anagrafico.
- In caso di incertezza rilevata dal giudice sulle generalità, l'istanza può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.79 d.P.R. 115/2002; tale decisione è impugnabile con ricorso al Presidente del Tribunale competente.
- L'impugnazione del provvedimento di inammissibilità è rilevante perché, se accolta, l'effetto dell'ammissione retroagisce alla data della prima istanza e rende liquidabili le attività difensive svolte nel frattempo.
- Chi propone ricorso dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a sanzione pecuniaria; pertanto è consigliabile allegare fin dall'inizio documentazione che assicuri la certa identificazione anagrafica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23349/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →