Cassazione Civile, Ordinanza n. 19254/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale la lavoratrice ha ottenuto in primo e secondo grado la condanna della società al pagamento di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, indennità di preavviso e TFR, sul presupposto che, cessato il rapporto a termine, l'attività fosse proseguita a tempo pieno e indeterminato e non già a tempo parziale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo in sostanza un vizio di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 416 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del rapporto come lavoro subordinato a tempo pieno anziché part time. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha quindi escluso sia la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c., sia la violazione dell'art. 116 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva valutato le prove secondo prudente apprezzamento e con motivazione congrua non sindacabile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il dissenso sulla valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se la sentenza è nulla per carenza del requisito motivazionale essenziale, non quando si contesti la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 416 c.p.c.
La sua dedotta violazione non può essere utilizzata per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a prove soggette a libero apprezzamento; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il contenuto minimo costituzionale, la cui assenza o apparenza integra nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente riferite a violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La nullità della sentenza per motivazione manca solo quando la motivazione sia assente, meramente apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà; una motivazione semplicemente non condivisa resta insindacabile in cassazione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente il riesame del merito.
- Quando il giudice di merito abbia ricostruito in modo congruo e non implausibile la natura del rapporto di lavoro sulla base delle prove acquisite, la relativa valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.
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