Cassazione Penale, Sentenza n. 28049/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per truffa in danno della convivente, sostenendo che doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. in quanto sussisteva la convivenza more uxorio con la persona offesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di estendere l'art. 649 c.p. alle convivenze more uxorio: mentre le Sezioni Unite hanno ammesso l'analogia in "bonam partem" per l'art. 384 c.p. (necessità a tutela del convivente), hanno invece escluso la possibilità di estendere per analogia l'art. 649 c.p., considerata una causa di non punibilità di natura eccezionale legata a scelte di opportunità politica. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento
Norme richiamate
art. 649 cod. pen.
La norma che esclude la punibilità (rinuncia alla pena) per il coniuge non è stata ritenuta applicabile per analogia al convivente more uxorio: si considera una causa di non punibilità di carattere eccezionale, riconducibile a scelte di opportunità politica, e dunque non soggetta a estensione analogica
art. 384 cod. pen. (1° comma)
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la natura di scusante soggettiva e hanno ammesso la possibilità di applicazione analogica in bonam partem a favore del convivente more uxorio quando il fatto è commesso per salvare il convivente da grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore
art. 14 delle Preleggi
Limita l'uso dell'interpretazione analogica per le leggi eccezionali: le cause di non punibilità in senso stretto, considerate norme eccezionali, non possono essere estese per analogia
art. 25 Cost.
Il divieto costituzionale di analogia in materia penale (art. 25) si riferisce all'analogia in malam partem; non impedisce in assoluto l'analogia in bonam partem per restrizioni favorevoli alla responsabilità penale
art. 27, comma 1 Cost.
Principio di colpevolezza alla base della valutazione sull'applicabilità di scusanti e cause che incidono sulla colpevolezza dell'agente
d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 (art. 574-bis e comma 1-bis art. 649 c.p.)
L'intervento normativo è stato interpretato come segnale del legislatore di riconoscere rilievo alla convivenza qualificata e di distinguerla dalla semplice convivenza more uxorio, elemento che ha influenzato la giurisprudenza sul non estendere automaticamente l'art. 649 c.p. alle coppie di fatto
Massime di principio
- Non tutte le cause di esclusione della pena possono essere estese per analogia: se la norma ha carattere "eccezionale" o di opportunità politica (cause di non punibilità in senso stretto) l'analogia è esclusa
- Le scusanti e le cause che investono la colpevolezza (es. necessità, scriminanti soggettive) possono essere soggette ad interpretazione analogica in bonam partem per tutelare l'imputato
- Per verificare se un istituto favorevole si estende a rapporti di convivenza è necessario accertare la natura della norma (eccezionale vs espressione di principi generali) e l'esistenza di interventi legislativi che distinguano tipologie di convivenza
- In casi simili conviene argomentare l'applicabilità di scusanti di carattere soggettivo (es. impossibilità di agire diversamente) piuttosto che chiedere l'estensione di cause di non punibilità di natura eccezionale
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite è fondamentale: verificare precedenti (es. Fialova per art. 384) che possano autorizzare analogie favorevoli; ove manchino, occorre valutare iniziative legislative o elementi fattuali molto forti per ottenere una deroga
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