Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25533/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La società cessionaria ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di tre crediti: due, di importo più consistente, derivanti da contratti di mutuo ipotecario e uno relativo al saldo passivo di un conto corrente. Il giudice delegato ha ammesso parzialmente il credito da conto corrente, questione estranea al giudizio di legittimità, e ha respinto le domande relative ai mutui, reputandoli nulli perché diretti a consentire alla banca di rientrare da precedenti esposizioni chirografarie, nonostante la situazione economico-finanziaria dell’imprenditore non giustificasse ulteriori finanziamenti. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 26 maggio 2022, ha respinto l’opposizione allo stato passivo quanto ai mutui, confermandone la nullità per contrarietà all’ordine pubblico e ritenendo non ripetibili le somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c.; ha riconosciuto soltanto un maggior credito chirografario da conto corrente. La società ha proposto quattro motivi di ricorso. Con i primi due ha denunciato, rispettivamente, il difetto di motivazione per mancata indicazione delle specifiche norme penali la cui violazione avrebbe determinato la nullità dei mutui e l’erronea applicazione delle norme penali e dell’art. 1418 c.c., sostenendo che non sussistevano i presupposti del reato o che la sua violazione non comportava la nullità contrattuale. Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia sulla controeccezione di inopponibilità della soluti retentio, invocando la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Con il quarto ha contestato la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2035 c.c. e della soluti retentio. Il fallimento ha proposto ricorso incidentale condizionato, subordinato all’accoglimento del terzo o del quarto motivo principale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Ha rilevato che il Tribunale aveva dichiarato nulli i mutui per contrarietà a norme penali imperative senza individuare le specifiche disposizioni incriminatrici asseritamente violate e senza accertare in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi delle relative fattispecie, inclusa l’eventuale partecipazione della banca finanziatrice al reato dell’imprenditore. Il richiamo generico all’ordine pubblico e al buon costume economico non può sostituire l’individuazione della norma penale: il buon costume può concorrere, in presenza di un ulteriore e concreto profilo di disvalore, a fondare la soluti retentio, ma non costituisce di per sé una causa autonoma di nullità. Il terzo e il quarto motivo principale sono stati dichiarati assorbiti, poiché formulati in via subordinata; per la stessa ragione è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, tali non potendosi considerare, a tal fine, le norme che impongono un determinato standard di diligenza a uno dei contraenti.

    La nullità per contrarietà a norme imperative richiede l’individuazione di una norma imperativa effettivamente violata; la mera violazione di regole che impongono a una parte uno standard di diligenza non basta. Può rilevare una norma penale quando l’autonomia privata si traduca nella stipulazione di un contratto che realizza il risultato vietato dalla fattispecie incriminatrice.

  • art. 2035 c.c.

    Nella citata giurisprudenza di legittimità, la contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume deriva dalla violazione della norma penale e, per quel che riguarda in particolare la seconda, può aggiungersi all’illiceità penale, con l’effetto ulteriore della soluti retentio, ma non può surrogarla e integrare essa stessa un’autonoma causa di nullità del contratto.

    La soluti retentio presuppone, oltre alla nullità per violazione della norma penale, un ulteriore e concreto profilo di contrarietà al buon costume. Quest’ultimo può comportare la non ripetibilità della prestazione, ma non sostituisce l’accertamento della violazione penale né fonda autonomamente la nullità del contratto.

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.

    Nella motivazione del decreto qui impugnato, invece, non viene singolarmente indicata alcuna specifica disposizione penale, al fine di argomentarne la violazione nel caso concreto, essendosi limitato il tribunale alla generica affermazione della «diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidio penale», cui è aggiunto il cenno a «un’ipotesi di bancarotta» che sarebbe realizzata dalla «stipula di contratti finalizzati all’occultamento dello stato di decozione», senza alcuna indicazione sul se (e come) tale finalità sia stata accertata anche in capo alla banca finanziatrice.

    Quando la nullità del finanziamento è fatta discendere da una fattispecie di bancarotta, il giudice deve identificare la specifica norma incriminatrice e accertare in concreto la condotta tipica e i relativi elementi soggettivi, compreso il contributo eventualmente prestato dalla banca quale concorrente esterno.

  • art. 5 T.U.B.

    Con particolare riguardo alla banca, la conoscibilità ex ante dell’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento deve essere apprezzata dal giudice del merito tenendo conto del dovere giuridico di «sana e corretta gestione» (art. 5 T.U.B.) edello «standard di conoscenze e di capacità … esigibile da partedell’operatore professionale qualificato».

    Nel valutare se la banca conoscesse o potesse conoscere l’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa finanziata, il giudice deve considerare il dovere di sana e corretta gestione e lo standard di conoscenze e capacità esigibile da un operatore professionale qualificato.

Massime di principio

  • La nullità di un finanziamento all’impresa in crisi non discende automaticamente dal carattere illecito o abusivo dell’erogazione. Se viene fondata sulla violazione di una norma penale imperativa, il giudice deve indicare la specifica fattispecie incriminatrice e accertarne in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi.
  • Per affermare la responsabilità penale rilevante ai fini della nullità del finanziamento, il giudice deve accertare anche l’eventuale partecipazione della banca finanziatrice al reato dell’imprenditore; non è sufficiente un richiamo generico a condotte contrarie a norme munite di presidio penale.
  • La contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume non può, da sola e senza l’individuazione della norma imperativa violata, fondare la nullità del contratto: l’impiego delle clausole generali non deve rendere incerti i presupposti della radicale invalidità negoziale.
  • La contrarietà al buon costume può aggiungersi alla nullità derivante dall’illecito penale e giustificare la non ripetibilità della prestazione ai sensi dell’art. 2035 c.c., ma richiede un autonomo e concreto accertamento del profilo di disvalore della condotta.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivo
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.