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Sentenza

Sentenza n. 3467/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202510498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’amministrazione sull’avvio e sulla definizione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, nonché rifiuto di fissare un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva effettuato la preiscrizione universitaria e trasmesso la relativa richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, chiedendo poi di formalizzare la domanda di visto presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan. Agiva contro l’inerzia dell’amministrazione sia quanto all’avvio del procedimento, lamentando il rifiuto di concedere un appuntamento, sia quanto alla sua conclusione con il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l’appuntamento è stato concesso. Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di essere posto in condizione di presentare la domanda di visto, perché nelle more del giudizio l’Ambasciata aveva concesso l’appuntamento richiesto, realizzando così il risultato perseguito con l’istanza a provvedere. Il Collegio ha precisato che l’amministrazione consolare è tenuta a fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato, mentre il termine di novanta giorni per la definizione del procedimento decorre dalla formale presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento. La domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata dichiarata inammissibile, poiché alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di novanta giorni e, quindi, non sussisteva ancora un’inerzia giuridicamente rilevante rispetto alla definizione del procedimento. Il ricorso è stato pertanto definito in parte con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e in parte con declaratoria di inammissibilità. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell’ingente flusso di domande gravante sull’Ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    Il termine di novanta giorni per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione formale della domanda; prima di tale momento non decorre il termine per la conclusione del procedimento e non è configurabile inerzia rispetto alla sua definizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del visto d’ingresso, il termine per la definizione della domanda decorre dalla sua presentazione formale all’autorità consolare e non dalla preiscrizione universitaria o dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly.
  • L’amministrazione consolare ha l’obbligo di fissare celermente l’appuntamento necessario per consentire all’interessato di formalizzare la domanda di visto, quando l’interessato abbia previamente effettuato gli adempimenti richiesti per presentarla.
  • La domanda giudiziale diretta a conseguire la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, al momento della proposizione del ricorso avverso il silenzio, non è ancora iniziato il termine legale per provvedere.
  • Se, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione consente al ricorrente di presentare la domanda mediante la fissazione dell’appuntamento richiesto, la materia del contendere cessa limitatamente a tale obbligo, poiché il risultato perseguito è stato conseguito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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