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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28598/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per euro 13.408,39 in relazione a imposte sul reddito, IVA e IRAP e addizionali per l'anno d'imposta 1998. La cartella era stata emessa dopo che, in un precedente giudizio promosso dalla contribuente contro l'avviso di accertamento, la Commissione tributaria aveva dichiarato estinto il processo per omessa costituzione in giudizio della ricorrente. La contribuente sosteneva che il ruolo fosse stato iscritto tardivamente, perché l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla riscossione nei termini decorrenti dall'avviso di accertamento, trattandosi di atto non validamente impugnato, e non attendere la sentenza di estinzione del giudizio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 14, 15 e 25, comma 1, lett. c), del DPR n. 602 del 1973, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che il ricorso tempestivamente proposto contro l'avviso di accertamento introduce comunque un processo tributario e impedisce la definitività dell'accertamento fino alla sua conclusione, anche se vi siano vizi di inammissibilità o mancata costituzione. Parallelamente, la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, respinta dall'Agenzia con diniego impugnato in cassazione; la contribuente contestava tale diniego sostenendo la definibilità della lite.

La decisione

La Corte ha anzitutto respinto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la lite non fosse definibile perché la cartella impugnata traeva origine da un ruolo iscritto sulla base di una sentenza definitiva che aveva reso definitivo l'accertamento e non da un autonomo atto impositivo suscettibile di diversa qualificazione. Ha poi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR, cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente contro la cartella. La Corte ha affermato che il ricorso tempestivamente proposto contro l'avviso di accertamento apre comunque un processo tributario e impedisce che l'accertamento diventi definitivo fino alla sua conclusione; pertanto, in pendenza di tale giudizio, l'Amministrazione non può iscrivere a ruolo a titolo definitivo neppure se vi siano profili di inammissibilità come la mancata costituzione del contribuente, che devono essere accertati dal giudice. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia; nessuna statuizione sulle spese per Equitalia SUD, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. c), DPR n. 602 del 1973

    la cartella poteva essere emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio sull'accertamento; il termine per l'iscrizione a ruolo definitiva decorre in relazione alla definitività dell'accertamento resa tale dalla decisione giudiziale.

  • art. 15 DPR n. 602 del 1973

    richiamato dalla contribuente come regola che avrebbe imposto l'iscrizione a ruolo in assenza di valido processo; la Corte esclude che operi quando il ricorso contro l'avviso ha comunque introdotto un processo tributario pendente.

  • art. 14 DPR n. 602 del 1973

    richiamato nel motivo dell'Agenzia unitamente alle altre norme sulla riscossione, in relazione alla disciplina del ruolo e della cartella.

  • art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma processuale tributaria invocata a sostegno dell'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inesistente la pendenza del giudizio per la mancata costituzione del contribuente.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che la mancata costituzione o il mancato deposito dell'originale del ricorso non impediscono che il ricorso tempestivo introduca un processo tributario, salvo accertamento giudiziale del vizio.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo dell'Agenzia in relazione alla definitività della sentenza che aveva reso definitivo l'accertamento.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il calcolo del termine lungo di impugnazione, comprensivo della sospensione feriale e della proroga per il giorno festivo.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo del termine processuale e per la proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. in L. n. 136 del 2018

    disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti e l'impugnabilità del diniego dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia; la Corte ne ricava la proponibilità del ricorso in cassazione nei giudizi pendenti in legittimità.

  • art. 16 L. n. 289 del 2002

    richiamato in via analogica per affermare la sovrapponibilità della disciplina del diniego di definizione agevolata e l'impugnazione del medesimo dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il principio secondo cui la definizione della lite comporta cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio.

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per spiegare che la sopravvenuta definizione della controversia comporta cassazione senza rinvio per improseguibilità della causa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nella ricostruzione dei diversi orientamenti sulla natura impugnabile della cartella di pagamento come atto impositivo.

  • art. 36-bis DPR n. 600 del 1973

    evocato nel contrasto giurisprudenziale sulla natura della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e sulla sua condonabilità.

Massime di principio

  • Il ricorso tempestivamente proposto contro un avviso di accertamento introduce comunque un processo tributario e impedisce che l'accertamento divenga definitivo fino alla sua conclusione; ciò vale anche se il ricorso presenti profili di inammissibilità o irregolarità, la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice.
  • In pendenza del processo tributario instaurato con ricorso tempestivo, l'Amministrazione finanziaria non può iscrivere a ruolo a titolo definitivo la pretesa fiscale, neppure assumendo in via unilaterale la mancanza di requisiti formali del ricorso.
  • La mancata costituzione in giudizio del contribuente, o il mancato deposito dell'originale del ricorso, non equivalgono a mancata instaurazione del processo: il ricorso tempestivo resta idoneo a impedire la definitività dell'accertamento sino alla decisione del giudice.
  • La definizione agevolata di una lite pendente, quando ammessa dalla disciplina applicabile, comporta la cessazione della materia del contendere e la cassazione senza rinvio delle sentenze non passate in giudicato, perché la composizione della controversia rende inutilizzabili le decisioni pregresse.
  • Ai fini del termine per la notifica del ricorso per cassazione, se la scadenza cade in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo; inoltre, per la notifica a mezzo posta rileva la data di consegna all'ufficio postale entro il termine.
  • In presenza di un errore materiale evidente nell'indicazione della sentenza impugnata, l'atto non è inesistente o nullo se dal contenuto complessivo del ricorso risulta in modo univoco la decisione effettivamente oggetto di impugnazione e non vi è pregiudizio per il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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