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Sentenza

Sentenza n. 13694/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, 7 luglio 2025, n. 13262, passata in giudicato, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 11065/2024 proposto dal Comune di Castel San Lorenzo e, per l’effetto, sono stati annullati i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria del "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" e fatto obbligo all'Amministrazione di riesaminare la relativa istanza; con condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Comuni ricorrenti nella misura di € 3.000,00 oltre accessori.

Giustizia amministrativa202604661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13262 del 7 luglio 2025, quanto all'inserimento in graduatoria e al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune ricorrente)

La controversia

Il Comune ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, che aveva annullato l'esclusione dalla graduatoria del progetto presentato nell'ambito del bando per il finanziamento dei progetti del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e aveva imposto il riesame dell'istanza, oltre a condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di cognizione. Il Comune ha inoltre dedotto il mancato pagamento delle spese liquidate e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, nonché la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Nel corso del processo l'Amministrazione ha prodotto un DPCM del 30 giugno 2026, con il quale è stata integrata la graduatoria e il Comune è stato inserito, con il punteggio spettante, tra gli ammessi, mentre non risultava ancora eseguita la statuizione relativa alle spese del precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di inserimento del Comune nella graduatoria, ritenendo che il DPCM del 30 giugno 2026 avesse soddisfatto tale parte della pretesa, mediante l'integrazione della graduatoria e l'espunzione del Comune dall'elenco dei non ammessi. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa al pagamento delle spese del giudizio definito con la sentenza n. 13262 del 7 luglio 2025, poiché il pagamento non risultava avvenuto e il passaggio in giudicato della sentenza era documentato. Ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte e previa verifica dell'inadempimento, assegnandogli un termine ulteriore di novanta giorni. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto tale effetto è stato limitato alla domanda di inserimento in graduatoria, essendo rimasta insoddisfatta la statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con riferimento alla parte della pretesa effettivamente soddisfatta dall'Amministrazione; se restano ineseguite altre statuizioni del giudicato, il giudizio prosegue limitatamente a esse.
  • L'inserimento del ricorrente nella graduatoria, con attribuzione del punteggio spettante e conseguente eliminazione dall'elenco degli esclusi, integra l'esecuzione della statuizione conformativa relativa al riesame dell'istanza e rende improcedibile per cessazione della materia del contendere la corrispondente domanda di ottemperanza.
  • Il mancato pagamento delle spese di giudizio liquidate in una sentenza passata in giudicato costituisce inadempimento suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, previa documentazione del passaggio in giudicato e dell'omesso pagamento.
  • In presenza di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'istanza e alla verifica dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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