Cassazione Penale, Sentenza n. 35183/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa ai due semestri compresi tra il 13/05/2023 e il 13/05/2024. La ricorrente deduceva che il rigetto si fondava su due episodi di condotta aggressiva (12/06/2023 e 18/01/2024) che il Tribunale aveva ritenuto non giustificati da problemi psico-fisici. Il ricorso denunciava che le gravi patologie fisiche (cecità di un occhio, difficoltà deambulatorie) e psichiche (disturbo schizofreniforme), la temporanea mancata somministrazione di terapie all'epoca dei fatti e l'inabilità alle attività lavorative non erano state adeguatamente valutate. Veniva inoltre censurata la motivazione che aveva fatto riferimento a relazione sanitaria successiva (2/04/2025) per escludere la rilevanza delle patologie al momento degli episodi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame. La Corte ha rilevato carenze e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale non ha adeguatamente approfondito l'incidenza delle condizioni psico-fisiche della detenuta sulle infrazioni disciplinari, non ha valutato se la mancata partecipazione all'opera rieducativa dipendesse da una incapacità (per patologie) o da scelta sanzionabile, e ha fatto riferimento apodittico a una relazione sanitaria successiva al periodo oggetto di valutazione. La Corte ha ricordato i principi secondo cui la partecipazione all'opera di rieducazione va valutata sulla base della condotta esteriore nel semestre, tenendo conto in modo sinottico e individualizzato delle condizioni di salute e dei risultati del trattamento; le infrazioni disciplinari devono essere valutate nella loro concretezza e confrontate con eventuali elementi positivi.
Norme richiamate
artt. 43, 85 e 88 cod. pen.
Richiamati dalla ricorrente come norme rilevanti per la valutazione della partecipazione all'opera rieducativa e per la corretta applicazione del regime sanzionatorio/valutativo; la Corte non entra nel dettaglio testuale delle stesse ma rileva una scorretta valutazione fattuale e probatoria nella loro applicazione.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ordina che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omessi generalità e altri dati identificativi della detenuta.
Massime di principio
- La valutazione della "partecipazione all'opera di rieducazione" per la concessione della liberazione anticipata va fatta sulla base della condotta esteriore nel semestre di riferimento e non sull'avvenuto reinserimento sociale o sull'esito finale del trattamento.
- Le infrazioni disciplinari devono essere esaminate nella loro concretezza, con attenzione sia all'aspetto fattuale sia a quello psicologico, per stabilire se rivelino una reale resistenza al percorso rieducativo.
- Se il detenuto è affetto da patologie fisiche o psichiche, il giudice deve svolgere una valutazione particolarmente approfondita per accertare se i risultati negativi del trattamento siano ascrivibili a incapacità (per ragioni di salute) o a scelta colpevole di non collaborazione.
- Non è corretto basare la valutazione di fatti risalenti su relazioni mediche che riguardano un periodo successivo in cui il soggetto è stato successivamente curato; occorre valutare le condizioni esistenti al momento degli episodi.
- Una motivazione carente o contraddittoria sul punto centrale della rilevanza delle condizioni di salute e della congruità delle sanzioni disciplinari può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →