Cassazione Penale, Ordinanza n. 00233/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16 febbraio 2024. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea interpretazione della legge penale, ma la doglianza, secondo la Corte, non censurava realmente la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, bensì contestava il giudizio di responsabilità e il risultato probatorio raggiunto dai giudici di merito, che avevano valutato in modo conforme le emergenze istruttorie ritenendo integrati gli elementi dei reati contestati. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma senza evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni, limitandosi a lamentare l'entità della pena e quindi formulando una richiesta di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo improprio perché mascherava una critica al merito della decisione, anziché una vera violazione di legge sulla riconducibilità del fatto al paradigma legale; ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché diretto solo a contestare in modo generico la quantificazione della pena, senza individuare vizi di motivazione rilevanti in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo per violazione di legge deve investire la riconducibilità del fatto, così come accertato dai giudici di merito, nella fattispecie astratta; non è consentito usare tale motivo per contestare in realtà la valutazione del compendio probatorio e il giudizio di responsabilità.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, pur formalmente articolate come motivi di ricorso, si risolvano in richieste di merito o in contestazioni della sola entità della pena, senza evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale
Richiamato come strumento esplicativo del dato normativo sull'articolazione dei motivi di ricorso, a conferma dell'esigenza che essi restino entro i limiti della fase di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è ammissibile solo se contesta la corretta sussunzione del fatto accertato nella norma incriminatrice; se mira invece a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, è in realtà un motivo di merito.
- Il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non può risolversi in una mera doglianza sull'ammontare della pena: occorre indicare specifiche manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
- La cassazione non consente richieste di merito travestite da motivi formali di legittimità; il ricorso deve restare nei confini della critica ai soli vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista alla Cassa delle ammende.
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