Sentenza n. 480/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 44 in data 3 luglio 2025, prot. n. 26960, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono edilizio n. 33308 ai sensi della legge n. 326/2003 presentata in data 1 dicembre 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa sulla terrazza di copertura dei garage e di un portico al piano terra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, acquirente dell’immobile nell’ambito di una procedura esecutiva, ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003. Ha dedotto che né il decreto di trasferimento né la perizia della procedura esecutiva rappresentavano l’abuso, sicché non aveva presentato tempestivamente la nuova istanza di sanatoria prevista dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Ha contestato la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’art. 36-bis del medesimo decreto, recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 27/2024, consentirebbe una forma di doppia conformità attenuata e che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la conformità sostanziale dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e della realizzazione. Ha inoltre sostenuto che l’art. 36-bis, comma 4, consentirebbe il rilascio del parere paesaggistico anche per opere con aumento di volumi o superfici, invocando la non imputabilità della tardività, il legittimo affidamento derivante dagli atti della procedura esecutiva e la violazione dei principi di buona fede e correttezza, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il condono di opere abusive in area vincolata richieda congiuntamente: la realizzazione delle opere anteriormente all’imposizione del vincolo; la conformità alle prescrizioni urbanistiche; la riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge; e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto le opere comportavano la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente rilevanti ed erano state ricondotte nell’istanza alla tipologia di abuso 1, sicché il diniego costituiva esercizio vincolato del potere. Per gli atti vincolati di repressione degli abusi edilizi non sono necessarie una specifica valutazione dell’interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Non è inoltre configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare. Il provvedimento era adeguatamente motivato quanto alla tipologia dell’abuso e all’impossibilità di assentire, in zona vincolata, interventi comportanti nuovi volumi o superfici. La successiva presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di procedimento diverso e riferito agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni.
Nel terzo condono, le opere in area vincolata sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza indicate dalla legge e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 32 legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43, legge n. 326/2003
Il parere dell’autorità preposta al vincolo costituisce presupposto per la definizione del condono edilizio relativo a opere realizzate in area vincolata.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
Disciplina un diverso procedimento e riguarda interventi realizzati “in parziale difformità dal permesso di costruire”.
La successiva istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis non incide sulla legittimità del diniego del condono già adottato, perché riguarda un procedimento e presupposti diversi.
art. 40, comma 6, legge n. 47/1985
La disposizione è richiamata in relazione alla mancata presentazione, entro 120 giorni dall’acquisto, dell’istanza di sanatoria da parte dell’acquirente dell’immobile nella procedura esecutiva; tale profilo non modifica la conclusione sul diniego del condono.
art. 1 legge n. 241/1990
Il richiamo ai principi di buona fede e correttezza non consente di superare i presupposti vincolanti del condono né di fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
art. 97 Costituzione
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non incide sulla natura vincolata del diniego di condono relativo a opere incompatibili con i presupposti del terzo condono in area vincolata.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo sono sanabili soltanto quando ricorrono congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza previste dalla legge e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
- La realizzazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti, riconducibile alla tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclude il rilascio del condono edilizio in area vincolata secondo il regime del terzo condono.
- Il diniego di condono edilizio relativo a opere incompatibili con i presupposti legali del condono costituisce attività vincolata; non sono quindi necessarie una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, una comparazione con l’interesse privato o una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale.
- Il proprietario non può invocare un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione edilizia abusiva, poiché il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non rendono legittimo l’abuso.
- La presentazione successiva di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, riferita a un diverso procedimento e a interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non incide sulla legittimità del precedente diniego di condono.
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