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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 442/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Rocco Marchio. Il ricorrente deduceva carenza di gravità indiziaria quanto alla partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) sulla base della scarsa valenza delle intercettazioni del 1 giugno 2018 (n. 784 e 787) e della loro qualificazione come meri spunti investigativi, nonché della mancata considerazione della memoria difensiva e di presunte confusioni tra posizioni di indagati diversi. Inoltre veniva censurata la motivazione circa le esigenze cautelari e la concreta attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato il diverso livello di prova richiesto per le misure cautelari (gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p.) rispetto al giudizio di colpevolezza nel dibattimento; ha confermato la plausibilità dell'identificazione del Marchio nelle intercettazioni del 2018 anche alla luce del rapporto di parentela indicato negli atti (cuginità/rapporti familiari con macrillò) e della successiva acquisizione di conversazioni del 2020 che attestano rapporti operativi con soggetti di vertice del sodalizio (in particolare Sestito) e vicende di spaccio con Otmane. Ha ritenuto che i riferimenti erronei ad altro soggetto (Giovanni Greco) non invalidino il quadro indiziario complessivo. Quanto alle esigenze cautelari, ha richiamato la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria per il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/1990 e la sussistenza di elementi concreti di pericolosità personale e reiterazione (pregresse condotte e recenti captazioni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria deve trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp.att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte sottolinea che tale requisito richiede una seria probabilità e non la prova al di là di ogni ragionevole dubbio, differenziandosi dal giudizio dibattimentale.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato per evidenziare la diversa valenza del termine "indizi" nell'ambito probatorio rispetto all'art. 273: nell'art. 192 gli indizi possono, considerati nel loro complesso, assumere dignità di prova; nella valutazione cautelare il termine ha funzione diversa e indica il criterio di probabilità.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria per questo tipo di reato, superabile solo con elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive.

  • art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti in relazione allo stato di detenzione del condannato/indagato; la Corte ordina la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti dovuti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari il livello richiesto è la gravità indiziaria: il giudice valuta la probabilità della commissione del reato, non la certezza processuale. Difese basate sulla richiesta del "dubitare" devono contrastare il quadro indiziario complessivo con elementi specifici e concreti.
  • Intercettazioni anche remote possono acquisire valore confermativo se lette insieme a acquisizioni investigative più recenti: la combinazione di conversazioni passate e fatti recenti può comprovare la perdurante appartenenza a un sodalizio.
  • Riferimenti anagrafici, rapporti di parentela o appellativi ricorrenti nelle conversazioni costituiscono elementi fattuali rilevanti per l'identificazione e la collegabilità dell'indagato, salvo prova contraria puntuale.
  • Errori formali o riferimenti imprecisi in alcune parti della motivazione non necessariamente inficiano il provvedimento se il quadro probatorio complessivo resta logico e congruamente argomentato.
  • Per contrastare la presunzione di adeguatezza della custodia per i reati associativi di stupefacenti, la difesa deve proporre e documentare specifici elementi che dimostrino la compatibilità delle esigenze cautelari con misure meno afflittive.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o codificato nelle intercettazioni è questione di fatto: il sindacato in sede di legittimità è limitato e non sostituisce la valutazione del giudice di merito se la motivazione è logica e conforme alle massime di esperienza.
  • Se si contesta la riconducibilità di un appellativo o di una persona citata nelle intercettazioni, la difesa deve fornire elementi probatori alternativi (es. alibi, testimonianze o documentazione) per mettere in dubbio l'identificazione.

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