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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27207/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza della Corte di appello che aveva accolto l'opposizione di un soggetto avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta per omessa comunicazione di variazioni reddituali, riammettendolo al beneficio e liquidando anche il compenso al difensore con condanna del Ministero al pagamento delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che l'obbligo di comunicare le variazioni di reddito non riguarda solo quelle che comportano il superamento della soglia di ammissibilità ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, e che quindi la mancata comunicazione avrebbe dovuto comportare la revoca del beneficio. La parte resistente ha eccepito la tardività del ricorso, deducendo che il termine di venti giorni decorreva dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza e che il deposito era avvenuto oltre termine; in subordine ha eccepito anche il difetto di specificità. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per tardività, richiamando anche il tema del deposito presso la cancelleria civile anziché presso quella del giudice che aveva emesso il provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, in materia di patrocinio a spese dello Stato quando si controverte dell'ammissione o della revoca del beneficio, il procedimento mantenga natura accessoria rispetto al processo penale, sicché il termine breve di impugnazione va coordinato con le regole penali del rito e, comunque, la comunicazione a mezzo PEC della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve. Poiché l'ordinanza era stata comunicata il 23 febbraio 2021 e il ricorso era stato depositato solo il 14 aprile 2021, il ricorso è stato considerato oltre termine. Conseguentemente, il Ministero ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiama la soglia reddituale rilevante per l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato; la Corte, però, non decide nel merito della sua applicazione al caso concreto perché arresta il ricorso per tardività

  • art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il richiamo al procedimento speciale per gli onorari di avvocato non esclude che, per il patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, debbano applicarsi i principi e le regole del processo penale principale, in quanto procedimento accessorio e collaterale

  • art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge"

    il termine per ricorrere è breve e decorre dalla notificazione dell'ordinanza; la Corte lo applica al caso, ritenendo tardivo il ricorso depositato oltre il termine

  • art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della revoca del patrocinio per omessa comunicazione delle variazioni reddituali; la Corte non entra nel merito della sua portata per assorbimento processuale

  • art. 582 c.p.p.

    richiamato in memoria per sostenere che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta secondo le regole del processo penale, con deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato in memoria insieme all'art. 582 c.p.p. per la disciplina del deposito dell'impugnazione nel rito penale

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a seguito di declaratoria di inammissibilità

  • art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221

    la comunicazione via PEC della cancelleria, con allegazione del provvedimento, è equiparata alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871

    richiamata dal ricorrente per sostenere che l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali non sarebbe limitato al solo superamento della soglia reddituale

  • Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 - 01

    richiamata per il principio secondo cui il patrocinio a spese dello Stato in materia penale conserva natura accessoria rispetto al processo penale, orientando all'applicazione, per quanto possibile, dei principi e delle regole penali

  • Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254 - 01

    richiamata nello stesso senso, a conferma della natura accessoria e collaterale del procedimento sul patrocinio rispetto al processo penale

  • Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, Attanasio

    richiamata nello stesso solco interpretativo sul carattere accessorio del procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • Sez. 1 civ. n. 29336 del 22/12/2020

    "L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza; tanto costituisce applicazione del cd. principio di apparenza"

    richiamata in memoria per sostenere che il mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione adottata dal giudice e tutela l'affidamento della parte

  • art. 4, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato in memoria per la disciplina del mutamento di rito e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'ammissione o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, la controversia conserva natura accessoria e collaterale rispetto al processo penale principale; perciò, per quanto compatibile, devono essere applicati i principi e le regole del rito penale.
  • Il termine di venti giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul patrocinio a spese dello Stato decorre dalla notificazione, e la comunicazione della cancelleria eseguita via PEC con allegazione del provvedimento è equiparata alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve.
  • La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, la parte resistente vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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