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Sentenza

Sentenza n. 1131/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1201/2024 (pubbl. il 18/11/2024, causa RG n. 2403/2024, Sentenza a verbale ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/24) del Tribunale Civile di Firenze – Sez. Lavoro, notificata a mezzo PEC ai fini della decorrenza dei termini per l’appello in data 18.11.2024 passata quindi in giudicato per mancata impugnazione nel termine di Legge di 30 giorni a partire dal 19.12.2024, come da certificazione di passaggio in giudicato datata 19.11.25.

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale civile di Firenze recante la condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 650,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 novembre 2024, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di passaggio in giudicato. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. È stata chiesta anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha formulato opposizioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era definitiva, costituiva titolo esecutivo ed era rimasta ineseguita oltre il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza euro 650,00, oltre il 15% per spese generali, accessori di legge, rimborso del contributo unificato e interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla notificazione del ricorso per ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi sessanta giorni e senza diritto a compenso. Il TAR ha precisato che l'esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante pagamento in conto sospeso. La richiesta di penalità di mora è stata rigettata allo stato, con riserva di eventuale successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

    La sentenza definitiva del giudice ordinario costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata allo stato, potendo essere richiesta e valutata in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono, nel caso deciso, dalla data di notificazione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza definitiva del giudice ordinario, purché la decisione costituisca un titolo esecutivo e ne sia comprovato il passaggio in giudicato.
  • La mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza di condanna al pagamento, protratta oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare per il successivo termine assegnato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • L'obbligo di eseguire una sentenza di condanna pecuniaria sussiste anche in caso di incapienza degli stanziamenti di bilancio, dovendosi fare ricorso al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora può essere negata allo stato quando il giudice assegna un nuovo termine per l'adempimento, restando possibile una successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza oltre tale termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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