Parere n. 543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 30 aprile 2020 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 30 aprile 2020 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992. Il diniego è stato motivato con la prevalenza dell’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale sull’interesse della richiedente, in ragione di elementi informativi concernenti il figlio, già espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza, dai quali non era possibile escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorso è articolato in quattro censure: carenza e omissione di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere; carenza di istruttoria; violazione del diritto di difesa; difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione e ingiustizia manifesta. Prima di esaminare rito e merito, la Sezione ha rilevato la necessità di verificare la tempestività del ricorso, poiché il provvedimento è stato notificato il 2 novembre 2020 e il ricorso, datato 2 marzo 2021, reca sulla prima pagina la firma digitale del difensore con data 3 marzo 2021. Occorre quindi accertare documentalmente la data effettiva di notifica del ricorso all’amministrazione, verificando il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Il parere
La Sezione non ha ancora deciso il ricorso nel rito o nel merito. Ha sospeso l’adozione del parere e disposto un’integrazione istruttoria a carico del Ministero dell’interno, che dovrà riferire e documentare la data di notifica del ricorso straordinario. La relazione integrativa dovrà essere comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per presentare eventuali osservazioni; gli atti dovranno poi essere trasmessi nuovamente alla Sezione, corredati dalle eventuali controdeduzioni della ricorrente e dalle considerazioni finali del Ministero. L’adempimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, anche in considerazione della rilevanza delle garanzie di ragionevole durata applicabili al ricorso straordinario e dell’esigenza di prevenire eventuali conseguenze erariali connesse al pagamento di un indennizzo per ritardata definizione.
Osservazioni
Tempestività del ricorso straordinario
La Sezione ha rilevato un dubbio sulla tempestività del gravame. Il decreto impugnato è stato notificato il 2 novembre 2020, mentre il ricorso è datato 2 marzo 2021 e la firma digitale del difensore reca la data del 3 marzo 2021. Poiché il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971 sarebbe scaduto il 2 marzo 2021, deve essere accertata con prova documentale la data effettiva di notifica del ricorso all’amministrazione.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dell’interno deve trasmettere una relazione integrativa documentata sulla data di notifica. La relazione deve essere partecipata alla ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per eventuali osservazioni, e successivamente inviata alla Sezione insieme alle controdeduzioni della ricorrente, se presentate, e alle considerazioni finali del Ministero.
Ragionevole durata del procedimento
Gli adempimenti istruttori devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, poiché le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi, si applicano anche al ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera b), legge n. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
Prevede il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario; la Sezione ne richiede la verifica concreta mediante accertamento della data di notifica del gravame.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, le garanzie convenzionali, inclusa quella sulla ragionevole durata dei processi, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando la data di proposizione non risulta con certezza dagli atti e sussiste un possibile superamento del termine decadenziale, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria volta ad acquisire la prova documentale della data effettiva di notifica.
- La verifica della tempestività del ricorso straordinario costituisce una questione preliminare rispetto all’esame delle ulteriori questioni di rito e di merito e può essere svolta mediante un’istruttoria che assicuri il contraddittorio con la parte ricorrente.
- La relazione istruttoria integrativa richiesta all’amministrazione deve essere comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine congruo per formulare osservazioni, prima della restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
- Le garanzie della ragionevole durata del procedimento, riconosciute dall’art. 6 CEDU anche con riferimento al ricorso straordinario, impongono di svolgere tempestivamente gli adempimenti istruttori necessari alla definizione dell’affare.
Diniego della cittadinanza italiana e verifica della tempestività del ricorso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 30 aprile 2020, notificato il 2 novembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992.
La Sezione Prima non ha definito il ricorso nel merito e ha sospeso l’adozione del parere, disponendo un’integrazione istruttoria preliminare sulla tempestività del gravame.
Fatti e motivazione del diniego
Il Ministero dell’interno ha ritenuto prevalente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente. La valutazione è stata fondata su elementi informativi concernenti il figlio della ricorrente, già espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza, dai quali non era possibile escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha formulato quattro ordini di censure:
- carenza e omissione di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere;
- carenza di istruttoria;
- violazione del diritto di difesa;
- difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione e ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa alla Sezione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Questione preliminare sulla decadenza
La Sezione ha rilevato che il decreto impugnato è stato notificato il 2 novembre 2020. Il ricorso è datato 2 marzo 2021, ma la firma digitale del difensore apposta sulla prima pagina reca la data del 3 marzo 2021.
Poiché l’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario e, secondo la ricostruzione indicata nel parere, il termine sarebbe scaduto il 2 marzo 2021, la Sezione ha ritenuto necessario accertare la data effettiva di notifica del ricorso all’amministrazione. La data risultante dalla firma digitale rende ragionevole ipotizzare che la notifica sia avvenuta il 3 marzo 2021 o successivamente, con possibile tardività del gravame.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dell’interno dovrà riferire sulla data di notifica del ricorso e fornire la relativa prova documentale. La relazione integrativa dovrà essere comunicata alla ricorrente, che dovrà poter presentare eventuali osservazioni entro un termine congruo.
Dopo tale adempimento, gli atti dovranno essere nuovamente trasmessi alla Sezione, corredati dalle eventuali controdeduzioni della ricorrente e dalle considerazioni finali del Ministero.
Ragionevole durata del ricorso straordinario
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. In base a tali precedenti, le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi di cui all’art. 6, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Per questa ragione, e per prevenire eventuali conseguenze erariali derivanti dal pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione, gli adempimenti richiesti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.
Conclusioni
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e di merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva né sulla tempestività del ricorso né sulle censure riguardanti il diniego di cittadinanza.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente o eventuali terzi, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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