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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/10/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 14/07/2016 (irrevocabile il 20/06/2019) per due violazioni dell'art. 30 comma 1 lett. e) L. 157/1992. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che il provvedimento si fonda su una richiesta generica e presenta affermazioni errate e contraddittorie (tra cui l'asserita precedente concessione del beneficio e la commissione di reati successivi), mentre in realtà non risultano reati successivi e, se già consolidate le condizioni, il beneficio non potrebbe più essere revocato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato gravi carenze motivazionali del provvedimento impugnato: il Tribunale non ha indicato con precisione i precedenti invocati (tempi, natura delle pene, se erano state concesse sospensioni condizionali), non ha dimostrato la commissione di reati successivi alla irrevocabilità della sentenza e non ha affrontato la questione del consolidamento del beneficio richiamando il principio di giurisprudenza pertinente. Per tali ragioni la motivazione è risultata generica e insufficiente e si è disposta la rinnovazione del giudizio, lasciando il Tribunale libero nel merito al termine di una corretta motivazione.

Norme richiamate

  • Legge 157/1992, art. 30 comma 1 lett. e)

    art. 30 comma 1 lett. e) L. 157/1992

    Norma sostanziale per la protezione della fauna selvatica: il ricorrente era stato condannato per due violazioni di questa disposizione; il richiamo serve a contestare il fatto-reato originario ma non giustifica da solo la revoca della sospensione senza adeguata motivazione processuale.

  • Codice penale, art. 164 comma 4

    art. 164, comma quarto, cod. pen.

    Prevede che la sospensione condizionale può essere esclusa in presenza di precedenti condanne irrevocabili; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia specificato elementi essenziali sui precedenti (date, natura delle pene, eventuale precedente concessione della sospensione), rendendo il richiamo generico e carente.

  • Codice penale, art. 168

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale in caso di commissione di nuovi reati; la Cassazione osserva che non risulta dagli atti la commissione di reati successivi alla irrevocabilità della sentenza, pertanto l'invocazione dell'art. 168 è priva della necessaria prova fattuale.

  • Codice penale, art. 167

    Regola l'estinzione del reato e il consolidamento del beneficio per decorso dei termini e per il venir meno delle condizioni di punibilità; la Corte richiama che, ove il beneficio si sia consolidato in base a tali norme, l'esecuzione della pena non può avere luogo e questo può ostare alla revoca.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01

    Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, quando il beneficio si è consolidato per decorso del termine e per l'avvenuta maturazione delle condizioni di estinzione ai sensi dell'art. 167; la Corte ha rilevato che tale principio non è stato nemmeno valutato dal Tribunale impugnato.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale richiede una motivazione specifica e circostanziata: devono essere indicati chiaramente i precedenti utilizzati come causa ostativa (date, natura delle pene, se erano detentive o pecuniarie, e se vi era stata sospensione condizionale) e la relazione temporale con la irrevocabilità della sentenza.
  • Il richiamo all'art. 168 cod. pen. (commesso di nuovi reati) richiede la prova che i reati siano stati commessi dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; in mancanza, la semplice affermazione è generica e insufficiente.
  • Se il beneficiario ha raggiunto il consolidamento del beneficio per decorso del termine e maturazione delle condizioni di estinzione (art. 167), il giudice dell'esecuzione deve valutare il principio consolidamento prima di disporre la revoca: la revoca non è automatica se il beneficio si è ormai consolidato.
  • Quando la revoca è richiesta dal pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione deve comunque motivare autonomamente e specificamente le ragioni della revoca, non limitandosi a ripetere le richieste dell'accusa.
  • La Corte di Cassazione è pronta ad annullare e rinviare quando la motivazione è generica o contraddittoria; sul rinvio il giudice di merito può rinnovare l'accertamento e riconfermare la revoca solo se produce una motivazione completa e documentata.
  • Per il difensore: raccogliere e depositare prontamente documentazione sui precedenti (date, tipologia di pene, provvedimenti su sospensioni) e certificati penali aggiornati per dimostrare assenza di reati successivi e/o consolidamento del beneficio.

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