Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1692/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n.1763/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 19.12.2024.

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1763/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme per un importo in contestazione di 500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1763/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 19 dicembre 2024 e passata in giudicato, notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso è stato notificato e depositato il 29 dicembre 2025. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, dopo un'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha documentato il pagamento delle somme dovute il 23 febbraio 2026; il pagamento è stato confermato dalla difesa della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse soddisfatto pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, come richiesto dalla ricorrente. Ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione del contributo unificato versato, se versato, con distrazione delle spese in favore del difensore. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.

    Il giudizio è stato introdotto per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'articolo è richiamato quale disciplina processuale dell'ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come richiesto dal ricorrente.

    La sopravvenuta soddisfazione piena della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, se soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale e poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.