Sentenza n. 1692/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n.1763/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 19.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1763/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme per un importo in contestazione di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1763/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 19 dicembre 2024 e passata in giudicato, notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso è stato notificato e depositato il 29 dicembre 2025. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, dopo un'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha documentato il pagamento delle somme dovute il 23 febbraio 2026; il pagamento è stato confermato dalla difesa della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse soddisfatto pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, come richiesto dalla ricorrente. Ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione del contributo unificato versato, se versato, con distrazione delle spese in favore del difensore. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il giudizio è stato introdotto per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'articolo è richiamato quale disciplina processuale dell'ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come richiesto dal ricorrente.
La sopravvenuta soddisfazione piena della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, se soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale e poste a suo carico.
Come è indicizzato
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