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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale, della sentenza T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. IV, 5 gennaio 2026, n. 12 resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante principale ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. Grifols Italia s.p.a. ha proposto appello incidentale. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi dedotti negli appelli. Il CGARS ha rilevato che le questioni prospettate, sia nell'appello principale sia in quello incidentale, richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza pubblica, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza degli appelli. Ha disposto la fissazione dell'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, comma 8, e 119 c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere soddisfatte mediante la sollecita trattazione nel merito. Nella ponderazione cautelare ha considerato anche le prevalenti esigenze di funzionalità delle strutture di medicina trasfusionale dell'ASP appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 120, comma 8, c.p.a.

    Applicato, in combinato disposto con l'art. 119 c.p.a., per disporre la fissazione dell'udienza pubblica nella materia soggetta al rito speciale.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 120, comma 8, c.p.a., quale disciplina processuale per la fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte nell'appello principale e nell'appello incidentale richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito, anziché definire anticipatamente la fondatezza delle impugnazioni.
  • Nella decisione cautelare, la fissazione dell'udienza di merito può essere ritenuta misura idonea a tutelare l'appellante quando sia bilanciata con prevalenti esigenze di funzionalità di strutture sanitarie pubbliche.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica non comporta una decisione sulla fondatezza dell'appello principale o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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